Muro sul confine tra fondi a dislivello: se ha le caratteristiche del muro di cinta non conta nelle distanze (Cass. civ. Sez. II n. 4539 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti dell’isolamento delle facce e dell’altezza non superiore a tre metri – che, unitamente alla funzione di delimitazione del confine e di separazione delle proprietà, connotano il muro di cinta ai sensi dell’art. 878 c.c. – possono non ricorrere (con conseguente irrilevanza del muro ai fini dell’osservanza delle distanza legali) laddove il muro, oltre a quella di delimitare il fondo, assolva anche alla funzione di sostegno e contenimento del terrapieno creato da un dislivello naturale, dovendo, invece, essere considerato costruzione, in senso tecnico-giuridico, il muro che la medesima funzione svolga con riguardo a un dislivello artificiale, vale a dire creato dall’opera dell’uomo. (Rv. 677558-01)
Il Fatto
La proprietaria di un fondo posto a livello inferiore aveva citato davanti al Tribunale di Sassari l’usufruttuaria del fondo confinante, più alto, lamentando la costruzione sul confine di un nuovo manufatto in violazione dell’art. 873 c.c.: a ridosso del muro preesistente era stato realizzato un muro di un metro, sormontato da una rete metallica di un altro metro e venti, che toglieva luce e aria al cortile. Chiedeva la demolizione o, in subordine, la riduzione all’altezza originaria. Il contraddittorio era stato integrato nei confronti del nudo proprietario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificando il manufatto come muro di cinta, escluso dal computo delle distanze. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha riformato: l’alto muraglione di confine conteneva un terrapieno creato artificialmente dallo sbancamento eseguito per costruire l’edificio dell’attrice, e andava quindi considerato costruzione; anche il nuovo manufatto era costruzione ex art. 873 c.c., in aderenza al muro preesistente solo per ottanta centimetri e, nella parte sopraelevata, a soli cinque metri dalle pareti finestrate, in violazione del d.m. n. 1444 del 1968. Ha condannato usufruttuaria e nudo proprietario alla demolizione del tratto non in aderenza. Questi hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi; il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo, relativo alla tardività delle osservazioni della controparte sulla consulenza tecnica: i termini dell’art. 195 c.p.c. sono ordinatori e la mancata presentazione di osservazioni al consulente non preclude di sollevarle nel prosieguo del giudizio, se non integrano nullità del procedimento (Sez. U. n. 5624 del 2022).
Gli altri sei motivi, connessi, sono stati accolti con precisazioni. La Corte ha confermato la prima parte del ragionamento del giudice d’appello: quando l’andamento altimetrico di due fondi è stato modificato artificialmente, creando un dislivello prima inesistente, il muro di cinta assolve anche alla funzione di sostegno del terrapieno creato dall’uomo e va equiparato a una costruzione in senso tecnico-giuridico (Cass. n. 10512 del 2018). I due fondi erano in origine allo stesso livello e lo sbancamento era stato eseguito dal dante causa dell’attrice.
L’errore sta nel passaggio successivo. La Corte d’appello ha qualificato anche il muro dei ricorrenti come costruzione ex art. 873 c.c., in quanto manufatto non interrato dotato di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, senza verificare, sulla base della consulenza tecnica e dei principi giurisprudenziali, se esso fosse invece un muro di cinta. I requisiti essenziali di quest’ultimo, escluso dal computo delle distanze ai sensi dell’art. 878 c.c., sono l’isolamento delle facce, l’altezza non superiore a tre metri e la destinazione a demarcare il confine e a separare e chiudere la proprietà (Cass. n. 8144 del 2001); e l’esclusione opera anche per il muro posto tra due fondi a dislivello (Cass. n. 649 del 1975). Questa verifica, con le conseguenze in tema di distanze, era mancata. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.