Ottemperanza per il mancato pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3713 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile se, al momento della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il concetto di titolo esecutivo, di cui all’art. 474 cod. proc. civ., non coincide con quello di spedizione in forma esecutiva, che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., non è più requisito necessario per l’esecuzione. Ne consegue che il termine per l’ottemperanza decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, a prescindere dalla sua spedizione in forma esecutiva. L’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di corrispondere le somme liquidate dal giudice ordinario a titolo di spese di lite, in favore dei procuratori antistatari, legittima l’accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in favore dei procuratori antistatari, della somma di euro 350,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite. La sentenza, prodotta come duplicato informatico con attestazione di conformità all’originale e notificata al Ministero, era passata in giudicato. Tuttavia, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta.

I difensori, procuratori antistatari della parte vittoriosa, hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via preliminare la procedibilità del ricorso, verificando la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha chiarito che tale disposizione si riferisce al titolo esecutivo, ossia all’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Questo concetto è distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che in base all’art. 475 cod. proc. civ. era necessaria per l’esecuzione delle sentenze, ma che, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, non è più richiesta.

Il Tribunale ha pertanto concluso che non sussiste alcun problema di compatibilità tra l’art. 14 d.l. n. 669/1996 e la nuova formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ. Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, come avvenuto nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi ritenuto procedibile, richiamando un precedente del Consiglio di Stato.

Nel merito, il ricorso è stato accolto, non avendo l’amministrazione eseguito il titolo. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, riservandosi di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è stata disposta in virtù dell’inadempimento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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