Sanzioni sportive e certificazione medica: no alla telemedicina (TAR Lazio n. 14023 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla domanda di annullamento, ma conserva la giurisdizione esclusiva sulla tutela risarcitoria per equivalente, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., potendo conoscere incidenter tantum dell’illegittimità della sanzione. Il rilascio del certificato per l’attività sportiva non agonistica richiede l’esame clinico diretto del medico abilitato, ai sensi dell’art. 42-bis, comma 2, del D.L. n. 69/2013 e del D.M. 8 agosto 2014, escludendo il ricorso alla telemedicina per l’attività medico-certificativa in ambito sportivo. L’assoluzione penale non vincola il giudice amministrativo ex art. 654 c.p.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati.

Il Fatto

Un medico tesserato FMSI aveva rilasciato certificati medici per attività sportiva non agonistica senza essere fisicamente presente alle visite, svolte in ambiente allestito all’interno di una palestra da altri soggetti. Sottoposto a procedimento disciplinare dalla Procura Federale, gli era stata irrogata la sanzione della radiazione, confermata dai due gradi di giustizia sportiva e dal Collegio di Garanzia del CONI.

Il medico adiva il TAR Lazio chiedendo il risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della sanzione, deducendo due motivi: il difetto di motivazione per erronea applicazione della normativa in materia di certificazione e la sproporzione della sanzione applicata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente delineato il perimetro del proprio potere di intervento, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 e n. 160/2019: la riserva di giustizia sportiva non esclude la tutela risarcitoria per equivalente innanzi al giudice amministrativo, ma tale tutela presuppone comunque l’accertamento incidentale dell’illegittimità della sanzione.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata. L’art. 42-bis, comma 2, del D.L. n. 69/2013 impone che i certificati per attività sportiva non agonistica siano rilasciati dai medici ivi indicati, i quali devono procedere all’esame clinico e agli accertamenti secondo le linee guida del D.M. 8 agosto 2014. Tale normativa richiede che il medico certificatore provveda personalmente all’anamnesi, all’esame obiettivo e alla rilevazione della pressione arteriosa, attività che presuppongono la percezione diretta delle condizioni del soggetto.

La telemedicina, invocata dal ricorrente, è stata ritenuta estranea all’attività medico-certificativa in ambito sportivo, essendo concepita per la continuità assistenziale e la gestione di patologie croniche, non per la certificazione che richiede contatto fisico e valutazione diretta. Il comportamento del medico, che aveva certificato uno stato di salute non direttamente percepito, integrava violazione grave delle norme statali e federali.

Irrilevante è stata considerata l’assoluzione penale del ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio di frammentarietà della tutela penale e la portata limitata dell’art. 654 c.p.p., che vincola solo quanto all’accertamento dei fatti materiali, non alla loro qualificazione giuridica.

Quanto alla proporzionalità della sanzione, la Corte ha ritenuto la radiazione adeguata alla gravità della condotta, lesiva dei doveri di lealtà, correttezza e probità del medico certificatore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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