Plurimi procedimenti penali pendenti legittimano il diniego di cittadinanza per mancata integrazione (TAR Lazio n. 13388 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione retto da ampia discrezionalità, sindacabile solo per evidente travisamento dei fatti o illogicità manifesta. In tale ambito, la pendenza di plurimi procedimenti penali a carico del richiedente può essere legittimamente valutata in senso ostativo, indipendentemente dagli esiti processuali. Le risultanze penali sono apprezzate non già ai fini sanzionatori, ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e sulla futura integrazione sociale, con un vaglio probatorio meno rigoroso di quello penale, bastando il fondato sospetto.
Il Fatto
Un cittadino straniero, maggiorenne adottato da cittadino italiano, impugnava il diniego di concessione della cittadinanza opposto dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992. L’amministrazione fondava il provvedimento negativo sulla pendenza di diverse segnalazioni per reati in materia di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, produzione e traffico di stupefacenti e lesioni personali. Il ricorrente contestava la valutazione, evidenziando l’assenza di condanne definitive e l’esito assolutorio o di non doversi procedere dei procedimenti indicati, deducendo la mancata considerazione del proprio radicamento sul territorio da oltre dieci anni e dei legami familiari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Rammentato che la cittadinanza configura un atto discrezionale ispirato a criteri di precauzione e cautela, il Collegio ha escluso che la valutazione operata dall’amministrazione potesse considerarsi irragionevole o incompleta, valorizzando la pluralità degli elementi ostativi emersi. La pendenza di più procedimenti penali è stata ritenuta idonea a sorreggere il giudizio di inaffidabilità, evidenziando come tali risultanze possano essere apprezzate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, attesa la diversa funzione del giudizio di integrazione rispetto a quello sanzionatorio.
Quanto alle sentenze favorevoli depositate dal ricorrente, il Tribunale ha osservato che esse contengono comunque accertamenti in punto di fatto — relativi all’uso personale di stupefacenti e alla violazione degli obblighi di assistenza familiare — che l’amministrazione ha legittimamente considerato in senso negativo. La pronuncia di assoluzione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha accertato l’acquisto di cocaina per consumo personale; la sentenza di non doversi procedere ha invece dato atto dell’effettiva integrazione dei reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p., esclusi solo per la speciale tenuità del fatto.
La Corte ha infine precisato che la prognosi circa l’idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale rientra negli apprezzamenti di merito riservati all’autorità amministrativa e sottratti al sindacato del giudice, salva la ricorrenza di vizi di evidente travisamento o illogicità, non riscontrabili nel caso di specie. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
- Art. 570-bis c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio