La fedele trascrizione di un atto amministrativo endoprocedimentale non esclude la diffamazione a mezzo stampa (Cass. civ. Sez. 3 n. 1156 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio del diritto di cronaca, il giornalista ha l’onere di controllare l’attendibilità della fonte informativa e di accertare la verità del fatto pubblicato, a meno che la fonte non provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria. La verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma richiede la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore e dell’avvenuto controllo professionale della fonte, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico. La riproduzione pedissequa di un atto amministrativo endoprocedimentale, quale una relazione di una commissione d’accesso, non integra il requisito della verità putativa, non potendo tale atto essere assimilato a un provvedimento amministrativo autoritativo né a un atto giudiziario o investigativo, e non esimendo il giornalista dal dovere di verifica. L’affidamento in buona fede sulla fonte della notizia non è sufficiente ad escludere la responsabilità per diffamazione qualora il giornalista si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di verifica.

Il Fatto

La società editrice e il giornalista ricorrevano in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la loro condanna al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, a seguito della pubblicazione di un articolo in cui il medesimo era erroneamente indicato come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giornalista aveva riprodotto fedelmente il contenuto di una relazione della Commissione d’accesso presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, atto amministrativo endoprocedimentale nel quale era contenuta l’erronea notizia.

La Corte territoriale aveva escluso l’operatività dell’esimente della verità putativa, ritenendo il giornalista responsabile per non aver proceduto ai necessari approfondimenti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell’art. 10 CEDU, sostenendo che la fedele trascrizione della relazione amministrativa, in quanto atto autorevole, fosse idonea a fondare la verità putativa della notizia. La Corte di cassazione, richiamando il proprio consolidato insegnamento (Sez. 1, n. 29265 del 2022; Sez. 3, n. 20139 del 2005; Sez. 3, n. 2271 del 2005), ha rammentato che la scriminante della buona fede postula la prova dell’involontarietà dell’errore e dell’avvenuto controllo professionale della fonte, non potendosi confondere la verità putativa con la mera verosimiglianza dei fatti narrati.

Il Collegio ha quindi condiviso la motivazione del giudice di merito, che aveva correttamente distinto l’atto amministrativo provvedimentale, caratterizzato dal requisito dell’autoritatività, dal mero atto amministrativo endoprocedimentale, avente funzione strumentale e accessoria. La relazione della Commissione d’accesso, non provenendo da un organo giurisdizionale né essendo un provvedimento, non poteva essere considerata una fonte privilegiata e non esimeva il giornalista dall’obbligo di controllo, essendosi questi limitato a un “copia e incolla” del contenuto dell’atto.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale riconosciuto la buona fede del giornalista ed escluso la verità putativa. La Corte ha chiarito che il riferimento alla buona fede fatto dal giudice d’appello riguardava l’assenza di volontà di nuocere, non l’esimente ex art. 59, ultimo comma, c.p., richiamando il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale aveva evidenziato la colpevolezza dell’affidamento del giornalista, sottrattosi a ogni verifica sull’attendibilità concreta della notizia.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità sul punto delle spese di lite, richiamando il principio per cui la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito, la cui pronuncia di condanna non è censurabile in cassazione neppure per mancanza di motivazione (Sez. Un. n. 14989 del 2005).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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