Il foro della dipendenza aziendale comprende la sede del committente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4046 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione del foro speciale del lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 cod. proc. civ. deve essere interpretata in senso ampio e non coincide con quella di unità produttiva. Essa comprende anche il luogo di proprietà della società committente in cui il lavoratore, addetto a un appalto, ha svolto in via esclusiva la prestazione lavorativa, trattandosi del sito destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore. Nel giudizio di regolamento di competenza la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può sindacare tutte le risultanze fattuali influenti sulla competenza rilevabili dagli atti.

Il Fatto

Il lavoratore conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la propria datrice di lavoro per sentir dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e ottenere la condanna della società al pagamento di differenze retributive. La prestazione era stata resa presso la stazione ferroviaria di Milano, in esecuzione di un appalto stipulato dalla datrice con la società committente.

Con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale adito si dichiarava d’ufficio territorialmente incompetente, ritenendo che l’adibizione del lavoratore allo svolgimento dell’appalto nel territorio di Milano non rilevasse ai fini della competenza territoriale, dovendo il rapporto intendersi sorto a Roma, ove aveva sede legale la datrice di lavoro. Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che il regolamento di competenza investe il giudice di legittimità del potere di individuare in via definitiva il giudice competente, estendendo i propri poteri di indagine e valutazione, anche in fatto, a ogni elemento utile acquisito al processo. In tale sede la Corte è giudice anche del fatto, potendo conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali influenti sulla competenza e rilevabili dagli atti.

Nel merito, la Cassazione ha dato continuità al proprio più recente orientamento, affermando che è conforme alla ratio dell’art. 413 cod. proc. civ. l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza di proprietà della società committente, ove il lavoratore abbia svolto in via esclusiva la prestazione di lavoro. Tale luogo è, infatti, destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore.

La Corte ha quindi ribadito la nozione ampia di dipendenza aziendale, già enucleata da un costante indirizzo, sottolineando come essa non coincida con quella di unità produttiva e debba essere intesa in senso lato, in armonia con la mens legis volta a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione. Tale lettura risponde all’esigenza di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente e nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. In questa prospettiva, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha ricompreso nella nozione di dipendenza anche il parcheggio di proprietà di terzi ove hanno inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore.

Alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano non avesse correttamente applicato l’art. 413 cod. proc. civ., non avendo considerato che il luogo di svolgimento della prestazione, ancorché di proprietà della committente, integrava la dipendenza aziendale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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