L’onere della prova della subordinazione resta sul lavoratore anche se il datore eccepisce la collaborazione coordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7880 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, la qualificazione di uno specifico rapporto è censurabile in cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. solo per l’individuazione dei caratteri identificativi della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., mentre la scelta e la ponderazione degli indici sussidiari è sindacabile nei limiti del vizio di motivazione. La negazione della subordinazione da parte del datore di lavoro non costituisce un’eccezione in senso tecnico, non introducendo un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, sicché l’onere della prova resta a carico del lavoratore che agisce per l’accertamento della natura subordinata del rapporto ex art. 2697 c.c.. Lo stabile inserimento nella struttura produttiva datoriale non è di per sé sufficiente ai fini della subordinazione, essendo necessario il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo del datore.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività di psicologo presso una società dal 2005 al 2014, con la qualifica prima di “aiuto” e poi di “responsabile dell’area medica”, con orario articolato prima in ventidue e poi in diciotto ore settimanali. Ritenendo che il rapporto si fosse svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione, aveva adito il Tribunale per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, accogliendo il gravame della società, l’aveva rigettata rilevando la carenza di allegazioni e di prova degli indici della subordinazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui si lamentava l’errata applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c. e dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003. Ha precisato che la valutazione degli elementi da cui inferire la subordinazione costituisce accertamento di fatto, censurabile in legittimità solo per la corretta individuazione dei criteri generali e astratti, richiamando il precedente delle Sez. Lav. ord. n. 22846 del 2022. Il giudice di merito aveva correttamente preso in esame il criterio principale dell’eterodirezione, ritenendolo non provato; lo svolgimento di funzioni organizzative e gestionali non implica necessariamente la subordinazione, potendo ogni attività umana essere oggetto di rapporto autonomo o subordinato, e il coordinamento con le finalità del committente è profilo normale della collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto alla scelta di dare rilievo preponderante al criterio dell’orario di lavoro, la Corte ha ribadito che per le prestazioni intellettuali l’eterodirezione si presenta in forma attenuata, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari, la cui valutazione di fatto rimessa al merito è insindacabile in sede di legittimità, come affermato dall’ord. n. 5436 del 2019. Ha poi escluso che l’onere probatorio si spostasse sul datore di lavoro: la sua difesa in termini di collaborazione coordinata e continuativa non integra un’eccezione in senso tecnico, poiché non introduce un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, ma si colloca sul piano della negazione dei fatti costitutivi del diritto, sicché la prova della subordinazione resta a carico del lavoratore. Inammissibile è stata infine ritenuta la censura sulla mancata verifica del contratto a progetto, trattandosi di questione nuova non introdotta nei gradi di merito.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la pluralità dei fatti di cui si addebitava l’omesso esame, requisito che esclude la decisività richiesta dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. La Corte ha chiarito che lo stabile inserimento nella struttura produttiva non è un fatto storico ma il risultato di una valutazione di più fatti, e comunque non è decisivo: uno stabile collegamento può ravvisarsi anche per i collaboratori autonomi, essendo necessario che l’inserimento si svolga con il contestuale assoggettamento al potere direttivo e organizzativo, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 7901 del 2003 e dall’ord. n. 26273 del 2020.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: l’eccezione di inattendibilità dei testimoni non è un fatto storico esterno al giudizio, e la censura sul riporto delle deposizioni si risolve in una contestazione della valutazione e interpretazione delle dichiarazioni rese, come nel caso degli appuntamenti concordati direttamente con i pazienti, insindacabile in sede di legittimità in quanto non configura un travisamento della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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