Nell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile l’azione contro il Ministero dell’Istruzione per la Carta del Docente (TAR Sardegna n. 497 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che abbiano condannato l’Amministrazione all’erogazione di un beneficio economico strumentale allo svolgimento dell’attività professionale del personale docente. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, integra la condizione per la proposizione del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione all’esecuzione e, per il caso di persistente inadempimento, nomina fin da subito un commissario ad acta, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici oggetto di causa. La sentenza, pubblicata in data 04.02.2025 e notificata all’Amministrazione il successivo 12.02.2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente adiva il TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., lamentando l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la regolare notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva dimostrato di aver ottemperato alla pronuncia del giudice del lavoro, né aveva contestato la pretesa creditoria. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Con specifico riguardo all’eventualità di una persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Al commissario è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
La pronuncia, data la natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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