Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile sulla domanda erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 91 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche normative al regime dell’imposta di soggiorno, e in particolare dell’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore e l’attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria. La domanda con cui la Procura erariale chieda il risarcimento del danno per l’imposta non versata introduce un’obbligazione tributaria, non un danno che a quella obbligazione si aggiunga ai sensi dell’art. 1218 c.c., con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale la società gestrice di una struttura ricettiva e, in qualità di amministratore unico all’epoca dei fatti, il relativo legale rappresentante. La domanda chiedeva la condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore di un Comune, quantificato in euro 4.351,20 oltre rivalutazione e interessi.

L’importo corrispondeva all’imposta di soggiorno riscossa nell’anno 2020 e nei primi tre trimestri del 2021 dagli ospiti della struttura, calcolata sulle dichiarazioni degli alloggiati trasmesse dal gestore al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 109, comma 3, del r.d. n. 773/1931 e non dichiarata né versata al Comune. Esperito l’invito a dedurre, i convenuti non depositavano controdeduzioni e non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia di entrambi i convenuti, stante la regolare notifica e la mancata costituzione. Sempre in via preliminare, rileva d’ufficio quale questione dirimente il difetto di giurisdizione contabile.

La Corte ricostruisce la natura giuridica del rapporto tra gestore della struttura ricettiva e Comune richiamando l’orientamento della stessa Sezione e, soprattutto, l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Da quella pronuncia si desume che, per effetto delle modifiche normative, l’obbligo dei gestori di versare l’imposta di soggiorno è di natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con attrazione delle controversie nella sfera della giurisdizione tributaria.

Il Collegio rinvia ai precedenti richiamati ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. e osserva che, nei rapporti tra ente impositore e contribuente, le somme dovute a titolo d’imposta costituiscono l’oggetto dell’obbligazione tributaria, non un danno ulteriore. L’obbligazione del responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo gravante sul soggetto passivo, individuato negli ospiti della struttura.

La veste di responsabile solidale muta il titolo della responsabilità e sposta il fuoco dal maneggio del denaro pubblico incassato per conto dell’ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente. Irrilevante, in senso contrario, è che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio: le Sezioni Unite n. 22891 del 19 agosto 2024 hanno già chiarito che le controversie sull’opposizione alle sanzioni per violazione dei regolamenti comunali in materia appartengono al giudice tributario quando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento dell’imposta, e al giudice ordinario quando riguardino meri obblighi procedurali.

La Corte esclude quindi la giurisdizione contabile e dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, individuato nella Corte Tributaria di primo grado di Rimini. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione in rito e la sistemazione della questione da parte della Suprema Corte in data successiva alla proposizione dell’atto di citazione giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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