Confisca allargata e assenza di nesso di pertinenzialità diretta (Cass. pen. Sez. 3 n. 12334 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in combinato disposto con l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, non presuppone l’individuazione di uno specifico nesso di pertinenzialità diretta tra i beni oggetto di ablazione e le condotte illecite produttive di reddito. L’ablazione si giustifica, nei soli limiti in cui le condotte criminose risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni, dovendosi avere riguardo alla astratta idoneità del reato-spia a produrre profitti e non già alla precisa corrispondenza matematica con il valore dei cespiti. In sede di riesame, la doglianza che deduca la natura apparente della motivazione è ammissibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Fatto

Il Tribunale di Viterbo, adito in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di alcuni immobili fittiziamente intestati a congiunti e fiduciari di un soggetto indagato per plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento ablatorio era stato disposto ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., avendo il giudice ravvisato la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato dell’indagato, nonché la mancata giustificazione della provenienza lecita delle provviste.

Avverso l’ordinanza del riesame, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancanza di correlazione tra i reati-spia e l’acquisto degli immobili, alla applicabilità retroattiva della confisca in relazione a condotte commesse prima dell’introduzione del reato presupposto, nonché alla valutazione della prova documentale relativa alla capacità economica del prevenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato il perimetro del sindacato di legittimità in materia di sequestri, ricordando che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione che ricomprende i vizi della motivazione solo laddove l’apparato argomentativo risulti del tutto mancante o meramente apparente. L’illogicità manifesta, invece, può essere dedotta esclusivamente tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non utilizzabile nel giudizio di cassazione avverso le misure cautelari reali.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione del canone di proporzionalità, ribadendo che l’art. 240-bis cod. pen. non esige un rapporto di pertinenzialità diretta tra il bene e il reato per cui si procede, né una esatta corrispondenza tra il reddito conseguito dal reato e i beni confiscandi. Il reato-spia costituisce un indice rivelatore della provenienza illecita di beni sproporzionati rispetto al reddito, senza che sia necessaria, in fase cautelare, una precisa rispondenza quantitativa con il profitto ricavato. La Corte ha precisato che la presunzione di origine illecita sorge laddove l’accusa dimostri la sproporzione, purché le condotte criminose risultino astrattamente idonee a produrre profitti in misura non antitetica rispetto al valore dei beni.

Quanto al secondo motivo, relativo al limite temporale di applicabilità della confisca al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte lo ha dichiarato generico, rilevando che il sequestro era stato disposto in relazione a episodi commessi tra il 2023 e il 2024, in epoca successiva alla novella che aveva ampliato il catalogo dei reati presupposto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stata prodotta la memoria difensiva asseritamente non valutata, nonché per la deduzione di vizi di motivazione rivalutativi del merito.

Infine, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale circa l’irrilevanza delle ricevute di vincite al gioco, trattandosi di documentazione inidonea a comprovare la provenienza lecita delle provviste, essendo rimasta indimostrata la disponibilità della liquidità necessaria per effettuare le giocate. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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