Sospensione patente per plurime violazioni: cumulo materiale e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 38298 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione stradale, quando il giudice pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva effettuando il cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito. È esclusa l’applicabilità dell’art. 8 legge n. 689/1981, che riguarda le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza penale di condanna, e delle discipline tipicamente penalistiche, compresa quella del reato continuato, finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive. La sospensione della patente consegue ex lege all’accertamento dei reati e non è rimessa a valutazioni del Prefetto.
Il Fatto
Il Tribunale, all’esito di rito abbreviato, ha riconosciuto il condannato colpevole di alcuni reati, tra cui due contravvenzioni previste dal codice della strada, e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione. Concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e unificati i fatti nel vincolo della continuazione, il giudice ha operato la riduzione per il rito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, deducendo la violazione delle norme del codice della strada per omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Si censura la sentenza per non aver disposto alcuna sanzione accessoria, rimettendo erroneamente al Prefetto le valutazioni in proposito.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il condannato è stato ritenuto responsabile di due fattispecie contravvenzionali che contemplano la medesima sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, nella misura compresa tra sei mesi e due anni.
La Corte richiama il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l’applicazione della disciplina dell’art. 81 cod. pen. nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal codice stradale commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (Sez. III n. 42993 del 2010).
In tema di circolazione stradale, il giudice che pronuncia condanna per una pluralità di violazioni deve determinare la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito. Va esclusa l’applicabilità sia dell’art. 8 legge n. 689/1981, che riguarda le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie a una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (Sez. IV n. 20990 del 2016; Sez. IV n. 6912 del 2021).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Nota della Redazione
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