La condotta autolesionistica integra la resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 1 n. 16498 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen., è integrato anche da contegni o propositi autolesivi dell’agente che, per l’intrinseca ingiustizia del male minacciato, siano strumentalmente diretti a intralciare l’esercizio della pubblica funzione. L’esimente della reazione legittima a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, ex art. 393-bis cod. pen., postula il compimento di un’attività ingiustamente persecutoria e non può fondarsi sulla mera allegazione di illegittimità dell’intervento, né su un errore di diritto. In tema di violazione degli obblighi del sorvegliato speciale, l’allontanamento dall’abitazione può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al citofono in occasione di controlli prolungati e insistenti della polizia giudiziaria; la dimenticanza dell’obbligo di presentazione esclude il dolo generico solo se integra gli estremi dell’ignoranza inevitabile del precetto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., riconosciuto colpevole, con il vincolo della continuazione, dei reati di inosservanza delle prescrizioni imposte, di resistenza aggravata e di danneggiamento. La violazione degli obblighi concerneva l’associazione con persone pregiudicate, l’allontanamento dall’abitazione in orario notturno e la mancata presentazione alla polizia giudiziaria per l’apposizione della firma. Quanto alla resistenza, l’imputato aveva brandito un coltello contro gli agenti intervenuti per impedire gesti autolesionistici; il danneggiamento riguardava la porta d’ingresso dei locali del SER.D., colpita con una sedia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso alla luce dei limiti del sindacato di legittimità, ricordando che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura delle evidenze probatorie e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto, nonché che la sentenza d’appello non deve fornire risposta specifica a ciascuna deduzione difensiva quando il discorso giustificativo dimostri di aver considerato i fatti decisivi.
Quanto al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure in quanto meramente reiterative, avendo i giudici di merito congruamente motivato la sussistenza dell’elemento psicologico. Ha richiamato il principio per cui la mancata risposta al citofono, in occasione di controlli protratti e insistenti, può legittimamente fondare la prova dell’allontanamento; ha precisato che la mera dimenticanza dell’obbligo di presentazione esclude il dolo solo quando si traduca in un’ignoranza inevitabile del precetto, ai sensi dell’art. 5 cod. pen.
In relazione alla resistenza, la Corte ha condiviso la sentenza impugnata, affermando che la fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. è integrata anche da condotte autolesive, qualora queste siano specificamente e strumentalmente dirette a ostacolare l’atto di ufficio. Ha escluso l’operatività dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., anche nella forma putativa, in assenza di una condotta arbitraria del pubblico ufficiale e di elementi concreti idonei a fondare un ragionevole convincimento in tal senso. Ha inoltre distinto il delitto di danneggiamento da quello di imbrattamento o deturpamento, valorizzando la necessità di un intervento ripristinatorio.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici, evidenziando la correttezza dell’apparato motivazionale fondato sui precedenti e sulla reiterazione delle condotte. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 393-bis c.p. – Causa di non punibilità