Subappalto: l’appaltatore non agisce contro il subappaltatore prima della denuncia dei vizi (Cass. civ. Sez. I n. 23019 del 21.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di subappalto l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità delle opere, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio. Il difetto di interesse ad agire, correlato all’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa, è rilevabile d’ufficio dal giudice anche quando la controparte non abbia sollevato specifica eccezione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice. Il cattivo apprezzamento delle prove non dà luogo a vizio denunciabile in cassazione, salvo che ricada nei paradigmi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società, in veste di appaltatrice, aveva affidato a un’altra società l’esecuzione di due villette e di lavori in un cantiere milanese. I lavori, eseguiti solo in parte e in ritardo, presentavano vizi e difetti. Dichiarato il fallimento della subappaltatrice, l’appaltatrice domandò l’ammissione al passivo per un importo complessivo superiore a due milioni di euro, tra costo delle riparazioni, oneri di tardiva consegna, maggiori importi e penali. Il giudice delegato negò l’ammissione e l’opposizione proposta fu rigettata dal Tribunale di Brescia con decreto del 5/21.2.2019.
Il tribunale aveva qualificato il contratto come subappalto e aveva escluso l’interesse dell’appaltatrice ad azionare il rimedio di cui all’art. 1668 cod. civ. verso la subappaltatrice, non avendo la committente denunciato vizi e difformità. Aveva inoltre ritenuto la consulenza dell’a.t.p. inutilizzabile nel giudizio di accertamento del passivo e aveva accolto in compensazione il controcredito della curatela. La società propose ricorso per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, secondo l’elaborazione richiamata (Cass. n. 23903 del 2009; Cass. n. 24717 del 2018). Il difetto di interesse ad agire, correlato all’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa, segue ex officio, come affermato da Cass. n. 19268 del 2016 e da Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016, secondo cui la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile di ufficio se risultante dagli atti. Non ha quindi valenza che la curatela non avesse sollevato specifica eccezione.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama l’insegnamento per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 27415 del 2018). La violazione dell’art. 115 è deducibile solo se il giudice abbia espressamente disatteso la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020).
Il tribunale ha qualificato l’azione come quella degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., esercitando il potere-dovere di qualificare la domanda (Cass. n. 3980 del 2004). La Corte esclude che il motivo sul ruolo di general contractor si confronti con tale qualificazione e ribadisce che la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017).
La consulenza tecnica è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice; la delimitazione dell’oggetto e la formulazione dei quesiti non sono censurabili in cassazione (Cass. n. 1630 del 1972; Cass. n. 326 del 2020). Le ragioni del tribunale sull’inutilizzabilità dell’a.t.p., ancorate agli artt. 24 e 52 l.fall., restano non contraddette.
Il rigetto dell’eccezione di inadempimento e la compensazione sono confermati: l’eccezione inadimplenti non est adimplendum non esclude che il giudice, riconosciuto il buon fondamento delle pretese contrapposte, faccia luogo alla compensazione. Sulle spese la Corte applica il principio di causalità (Cass. n. 7625 del 2010) e ricorda che la valutazione sulla compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 15317 del 2013). Il ricorso è rigettato, con la precisazione che nessuna statuizione sulle spese va assunta per la mancata difesa dell’intimato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1667 c.c. – Difformità e vizi dell'opera
- Art. 1668 c.c. – Contenuto della garanzia per difetti dell'opera
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso