Appello tributario e onere di impugnare tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 16204 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito fondata su plurime rationes decidendi, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne il dispositivo, deve essere impugnata con l’appello avverso tutte le ragioni che la sostengono, a pena di inammissibilità del gravame. Non configura affermazione resa ad abundantiam, bensì autonoma ratio decidendi, la seconda ragione di accoglimento che non si limiti a rafforzare la prima, ma attenga a un distinto piano di indagine. Il giudice dell’appello è tenuto a rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, quando l’atto di appello abbia omesso di censurare una delle autonome ragioni poste a base della decisione di primo grado. La parte che non impugni anche una sola di tali ragioni non può ottenerne la riforma, poiché la pronuncia resta sorretta dalla ratio non contestata.

Il Fatto

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, culminata in un PVC, l’Amministrazione finanziaria accertava ricavi non dichiarati per oltre 9 milioni di euro nel periodo dal 2004 al 2009. Con un successivo avviso di accertamento, l’Ufficio imputava a un socio, titolare del 50% della partecipazione, e recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, il maggior reddito derivante dagli utili extracontabili contestati alla società.

Il socio impugnava l’atto davanti alla CTP di Roma, deducendo di aver ceduto la propria partecipazione nel 2002 con atto notarile non depositato presso il Registro delle Imprese, e di non aver quindi percepito alcun utile. La CTP accoglieva il ricorso per due ragioni: l’avvenuta cessione delle quote e, ad abundantiam, la nullità dell’avviso per vizio di motivazione, per omessa allegazione del PVC richiamato per relationem. L’Ufficio appellava censurando la sola prima ragione; la CTR riformava la sentenza di primo grado. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per non avere la CTR rilevato il giudicato formatosi sulla seconda ratio, non impugnata dall’Ufficio. Il motivo è fondato. Dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorso del contribuente fu accolto sia per la cessione delle quote sia per il vizio motivazionale dell’avviso, là dove la motivazione per relationem senza allegazione del documento richiamato lede il diritto di difesa.

La Corte qualifica questa seconda affermazione come autonoma ratio decidendi e non come asserzione resa ad abundantiam; come tale andava impugnata con l’appello. Richiamando Cass. 18/04/2019, n. 10815, si ribadisce che la sentenza fondata su due distinte rationes, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, impone al ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità. La distinzione è tracciata con Cass. 08/06/2022, n. 18429: la ratio sorregge il decisum, mentre l’affermazione ad abundantiam è superflua e accessoria, improduttiva di effetti giuridici, con conseguente carenza di interesse alla sua impugnazione.

Nel caso concreto la statuizione sulla nullità dell’avviso per difetto di motivazione è autonoma, perché resa in accoglimento di un autonomo motivo di ricorso originario e perché attiene a un piano di indagine diverso dal difetto di qualità di socio. L’Ufficio avrebbe dovuto censurare entrambe le rationes. Il principio è consolidato: se la sentenza si fonda su più ragioni tutte idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna sia specificamente censurata e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza; è sufficiente che una sola ragione non sia impugnata, o sia respinta, perché l’impugnazione del capo sia respinta integralmente, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre (Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 06/07/2020, n. 13880). I medesimi principi valgono quando è la sentenza di primo grado a essere sorretta da plurime rationes.

La CTR non ha applicato correttamente tali principi, omettendo di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione di tutte le rationes (Cass. 11/02/2011, n. 3386). L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due. La sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., essendo l’appello inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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