Prescrizione maturata prima dell’appello rilevabile in cassazione d’ufficio (Cass. pen. Sez. VII n. 36166 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. Rilevata la fondatezza dell’eccezione, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Restano ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen., quando il motivo sulla responsabilità sia inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, aveva confermato la condanna degli imputati per il solo reato di minaccia aggravata, assolvendoli dai delitti in materia di armi e rideterminando la pena.

Avverso tale pronuncia i due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione, articolato in due motivi: vizio di motivazione per travisamento del fatto in punto di responsabilità e decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello. La questione centrale attiene alla deducibilità in cassazione della prescrizione maturata nel giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per ragione di ordine logico, il motivo comune ai ricorrenti sul travisamento del fatto. Lo dichiara inammissibile, perché invoca un vizio non deducibile e, in ogni caso, si sostanzia in una rilettura del materiale probatorio.

Passa poi al motivo proposto dal solo imputato nei cui confronti non è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., con il quale si eccepisce il decorso del termine prescrizionale prima della sentenza di appello. La Corte lo ritiene fondato.

Il Collegio afferma in via preliminare l’ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01.

Nel merito, l’eccezione risulta fondata: il termine massimo di prescrizione è maturato il 19 ottobre 2024, in relazione a un reato commesso il 19 aprile 2017, non risultando periodi di sospensione. Agli effetti penali va dunque rilevato il decorso del termine prescrizionale.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione, restando ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. in ragione dell’inammissibilità del motivo sulla responsabilità. Il ricorso dell’altro imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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