Depenalizzazione somministrazione illecita lavoro e divieto retroattività riforma (Cass. pen. Sez. III n. 23510 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di somministrazione illecita di manodopera di cui all’art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa l’ipotesi dello sfruttamento di minori, è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016. La rilevanza penale della condotta è stata poi reintrodotta dall’art. 1 d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 52 del 2024. Per il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. pen., la nuova incriminazione non si applica ai fatti commessi nel periodo intermedio di depenalizzazione. Il giudice deve pertanto pronunciare assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di somministrazione illecita di manodopera, originariamente contestato come somministrazione fraudolenta di cui all’art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015. All’esito del giudizio, il Tribunale aveva escluso il dolo specifico di elusione e aveva derubricato la condotta nella contravvenzione di cui all’art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, applicando un’ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo, tra l’altro, che la fattispecie ritenuta in sentenza era stata depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016 e che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento anziché irrogare una sanzione penale. La questione centrale verte dunque sulla rilevanza penale della condotta nel momento in cui è stata realizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento di tutti gli altri. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la contravvenzione di cui all’art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, salvo che ricorra lo sfruttamento di minori, è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016.
La pronuncia richiama il proprio precedente Sez. III n. 10484 del 10.02.2016 (Piticco, Rv. 266292), secondo cui, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, non è più prevista come reato l’intermediazione di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, ferma restando la rilevanza penale dell’ipotesi commessa mediante sfruttamento di minori.
Il Collegio osserva che la rilevanza penale è stata successivamente reintrodotta dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 52 del 2024. Tuttavia, il fatto contestato risulta commesso il 10 febbraio 2020 e accertato il 12 gennaio 2021, quindi in un momento in cui la condotta non era più penalmente rilevante e prima della nuova incriminazione.
Su queste premesse, il Tribunale — una volta accertato che la condotta dell’imputato era solo quella dell’appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 — non poteva applicare, per il disposto dell’art. 2 cod. pen., la legge n. 52 del 2024. Avrebbe dovuto invece pronunciare l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero. Attesa la rilevanza amministrativa della condotta accertata, ha inoltre disposto la trasmissione di copia degli atti alla Direzione provinciale del lavoro di Messina per quanto di competenza.
Nota della Redazione
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