Disservizio home banking risolto in corso di procedura e onere di prova del danno (ABF Collegio di Napoli n. 2005 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la sopravvenuta eliminazione del disservizio lamentato dal cliente determina la cessazione della materia del contendere, restando soddisfatta la pretesa principale. Le residue domande risarcitorie richiedono la prova del pregiudizio concretamente subito: non è configurabile il danno in re ipsa e spetta al danneggiato allegare e provare l’an e il quantum. La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone l’accertata esistenza di danni risarcibili. Quanto alla perdita di chance, il richiedente deve provare, anche in via presuntiva, la realizzazione in concreto dei presupposti del risultato sperato e impedito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha lamentato il malfunzionamento della APP dell’intermediario, che gli impediva di accedere ai servizi di home banking dal telefono. Ha dedotto di essere stato costretto ad attivare il servizio di token SMS a pagamento e di aver sollecitato più volte la banca, con reclamo e successiva integrazione, senza esito.

Ha quindi chiesto la riparazione definitiva del disservizio, il rimborso dei costi del token, l’accesso gratuito ai servizi online, un indennizzo per il ritardo e il risarcimento del danno da impossibilità di operare. L’intermediario ha resistito, allegando l’intervento tecnico correttivo concluso il 14.11.2025 e l’assenza di addebiti per il servizio SMS, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In replica il ricorrente ha quantificato una perdita di chance di € 150,00 e un danno non patrimoniale di € 500,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla constatazione che la richiesta di eliminazione degli inconvenienti tecnici risulta ormai soddisfatta. Su questo presupposto verifica le ulteriori pretese e le ritiene non meritevoli di accoglimento.

Quanto ai costi del token SMS, nessun esborso è stato effettivamente sopportato dal ricorrente: dalla apertura del rapporto non è stato addebitato alcun importo per il servizio, come attestato dalla documentazione prodotta. La domanda di rimborso resta quindi priva di fondamento.

Sul piano risarcitorio, il Collegio ribadisce che il danno in re ipsa non è giuridicamente configurabile: spetta alla parte danneggiata fornire la prova del pregiudizio concreto, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione, richiamando Cass. 25 marzo 2009, n. 7211. In mancanza di tale prova non è possibile procedere neppure alla liquidazione equitativa, poiché l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone l’esistenza accertata di danni risarcibili e la obiettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare (richiamate Coll. coord. ABF n. 1642/2019 e Coll. ABF Milano n. 15377/2018).

La domanda di perdita di chance, poi, non supera il vaglio probatorio. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui chi invoca tale ristoro deve provare, anche in modo presuntivo o secondo calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16404/2021, e in termini Cass. Sez. III n. 6488/2017, Cass. Sez. IV n. 21544/2008, Cass. Sez. III n. 18945/2003). Nel caso concreto manca la certezza dell’effettiva possibilità di ottenere il vantaggio economico: la promozione prevedeva un vantaggio non di, ma “fino a” 150,00 euro, subordinato a una spesa minima di 100,00 euro con la carta di debito.

Ne consegue, respinta ogni altra domanda, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ferma restando la necessità della restituzione dei 20,00 euro spesi per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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