Carta rubata e PIN digitato senza errori: la presunzione di custodia negligente (ABF Collegio di Napoli n. 2003 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di uso fraudolento di carta di debito, il furto dello strumento e il suo utilizzo in stretta successione temporale, senza alcun tentativo di erronea digitazione del PIN, fondano la presunzione che il codice sia stato custodito negligentemente insieme alla carta. Tale condotta integra colpa grave dell’utilizzatore ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 11/2010 e degli artt. 1175, 1176, 1218, 1227, 1375 e 1710 cod. civ., con la conseguenza che il cliente non può trasferire sull’intermediario le conseguenze degli utilizzi non autorizzati. La presunzione è superabile solo se emerge che il PIN poteva essere carpito durante un precedente uso genuino della carta; se l’operazione legittima precedente è avvenuta sotto soglia e senza digitazione del PIN, quella possibilità resta esclusa.

Il Fatto

La ricorrente subiva il furto della borsa, con cellulare e carta di pagamento, presso un ristorante di Madrid. Tra le ore 13:36 e le 14:20 venivano eseguite tre operazioni POS per € 555,90, poi disconosciute; il blocco della carta avveniva alle 14:35. Altre tre operazioni della stessa data, pari a € 106,01, eseguite in modalità contactless senza PIN, erano già state rimborsate dall’intermediario.

Dopo il reclamo, riscontrato negativamente, la ricorrente adiva l’ABF chiedendo il rimborso, sostenendo di non aver custodito il PIN con la carta e ipotizzando che i malfattori lo avessero carpito in un precedente utilizzo. L’intermediario resisteva, evidenziando che le operazioni erano state autorizzate senza errori di digitazione su carta con microchip.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente accertato che le tre operazioni contestate sono state effettuate previa corretta digitazione del PIN, con utilizzo combinato di fattori di possesso e di conoscenza idonei a integrare la SCA. Le operazioni rimborsate, invece, erano state eseguite senza digitazione del codice.

Sul piano della colpa, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro secondo cui la sequenza temporale tra furto e utilizzi fraudolenti in stretta successione fonda la presunzione della custodia del PIN insieme alla carta e della relativa facile associazione, comportamento che integra ex se la colpa grave (Coll. coord. ABF n. 5304 del 17.10.2013; Coll. Napoli n. 6168/2013). Un breve intervallo tra sottrazione e uso, senza tentativi rivelatori di erronea digitazione, autorizza la medesima presunzione.

Il Collegio richiama altresì gli esiti della perizia del Politecnico di Torino, secondo cui non è possibile estrarre il PIN dal chip con tempi e risorse limitati e una carta a chip non può essere usata senza conoscerne il PIN (Coll. Napoli n. 7517/2017). Ne deduce una condotta gravemente colposa della ricorrente.

Residuava la possibilità che il PIN fosse stato carpito mediante osservazione della digitazione in operazioni genuine precedenti. Per questo il Collegio aveva disposto supplemento istruttorio sull’operazione delle 12:52 presso il medesimo ristorante. L’intermediario ha attestato, con documentazione corretta depositata nel termine, che tale pagamento era avvenuto sotto soglia e senza PIN. La circostanza del carpimento oculare resta quindi esclusa.

Provata la SCA e ravvisata la colpa grave, il ricorso non è stato accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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