Blocco del conto per sequestro penale fuori dalla competenza dell’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 129 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a sindacare le modalità di esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, civile o penale, adottato nei confronti del cliente. Il ricorso con cui si contesti il blocco del conto corrente disposto dall’intermediario in attuazione di un sequestro preventivo notificato dalla Guardia di Finanza, e si chieda il risarcimento del danno conseguente, è pertanto inammissibile per difetto di competenza per materia. La valutazione sulla legittimità e sulle modalità attuative del provvedimento cautelare resta riservata al giudice che lo ha emesso.
Il Fatto
Il ricorrente contesta all’intermediario l’errato e illegittimo blocco del conto corrente a seguito di un sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza. Secondo la prospettazione, il blocco avrebbe inciso su un saldo negativo di conto corrente; da qui la richiesta di risarcimento del danno economico e all’immagine.
L’intermediario riferisce che il 1° aprile 2025 la Guardia di Finanza gli aveva notificato un decreto di sequestro preventivo emesso a carico del ricorrente, con immediato blocco del conto. Il 3 aprile 2025, in occasione di uno sblocco temporaneo finalizzato all’accredito di somme, il ricorrente avrebbe effettuato pagamenti tramite POS e disposto un bonifico di euro 15.910,69 attraverso l’home banking; la banca ha ripristinato il blocco nella stessa giornata. In via preliminare l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità delle domande, in violazione dell’art. 99 c.p.c., e il difetto di competenza dell’ABF ratione materiae. Nel merito sostiene di aver correttamente adempiuto al decreto emesso ex art. 321 c.p.p., bloccando euro 19.600,00, e contesta la genericità della pretesa risarcitoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella domanda con cui il ricorrente, in via principale, chiede il risarcimento del danno patito per l’illegittima esecuzione del provvedimento di sequestro. La decisione si concentra quindi sull’eccezione di incompetenza per materia sollevata dall’intermediario, che viene accolta.
Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi: l’ABF non è competente a sindacare le modalità di esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giurisdizionale, sia esso di natura civile o penale. Il fondamento è duplice. Da un lato, la materia sfugge all’ambito dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, che delimita la cognizione dell’Arbitro alle controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari. Dall’altro, la verifica del corretto adempimento del decreto di sequestro e delle sue modalità attuative appartiene al giudice che lo ha emesso, non all’organo stragiudiziale.
Il percorso argomentativo si esaurisce nel richiamo ai precedenti conformi — Collegio di Milano, decisione n. 9986 del 25 settembre 2024, Collegio di Napoli, decisione n. 15737/2022, Collegio di Milano, decisione n. 20987/2021, Collegio di Roma, decisione n. 17307/2021, Collegio di Bari, decisione n. 7164/2023 e Collegio di Bologna, decisione n. 8680/2021 — che il Collegio reputa espressione di un indirizzo consolidato.
Le censure sulla condotta dell’intermediario, sull’uso dello sblocco temporaneo e sulla tempestività del richiamo del bonifico restano così assorbite: investendo l’attuazione di un provvedimento cautelare penale, non possono formare oggetto di esame da parte dell’ABF. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con la precisazione che la valutazione sul blocco e sulle sue modalità resta devoluta alla competente sede giurisdizionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.