Prova del passaggio in giudicato e notifica del titolo in ottemperanza (TAR Molise n. 285 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il requisito della prova del passaggio in giudicato del titolo è soddisfatto dall’attestazione resa dal cancelliere. Ai fini dell’esecuzione non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. È pertanto adeguata la notificazione del titolo eseguita in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione debitrice. La sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine assegnato e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di inerzia perdurante.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente — docente titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 — ha ottenuto l’accertamento del diritto al beneficio della c.d. carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.500,00. Il riconoscimento recepiva l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Passata in giudicato la sentenza, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia in data 10 gennaio 2025. La ricorrente ha inoltre dimostrato che il titolo era stato notificato in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione il 17 dicembre 2024.

Su questo punto il TAR richiama la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio osserva che il titolo azionato — sentenza del Tribunale civile — appartiene al novero dei provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere al pagamento nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Nomina fin d’ora, per l’ipotesi di inerzia perdurante, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà entro ulteriori quaranta giorni dietro istanza della ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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