Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3438 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, svolge un’attività meramente esecutiva e non può integrare il giudicato né compiere accertamenti di merito. In assenza di specifica statuizione del giudice civile sugli interessi, la misura applicabile è quella del saggio legale previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ., e non quella della legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’amministrazione inadempiente non può opporre alcuna difesa se non fornisce chiarimenti sulla corretta esecuzione. La nomina del commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assicurano l’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di ruolo e in quiescenza dal 1.9.2018, agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7752/2023, con cui l’amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento di € 9.384,47 oltre interessi legali dalla domanda, per maggiori retribuzioni conseguenti al riconoscimento di anni di servizio e all’attribuzione di una fascia stipendiale superiore.
La sentenza ottemperanda è divenuta esecutiva per mancata impugnazione ed è stata notificata in forma esecutiva il 10.1.2024. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente propone ricorso chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e le penalità di mora. Il Ministero si costituisce senza fornire chiarimenti sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sono rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. La notifica del titolo esecutivo è avvenuta ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha offerto alcuna indicazione sulla corretta esecuzione. Il Collegio richiama i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (TAR Lazio n. 2686/2025): la pretesa della ricorrente va accolta nei limiti del giudicato, i cui presupposti non sono sindacabili in ottemperanza.
Non è invece accoglibile la richiesta di quantificare gli interessi secondo l’art. 1284, comma 4, cod. civ. e la legislazione sui ritardi di pagamento. Il giudice dell’ottemperanza, dinanzi a statuizioni del giudice del lavoro, non può integrare la sentenza civile né effettuare accertamenti tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022). In assenza di statuizione specifica, si applica il saggio legale del primo comma.
Il Collegio dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione entro 60 giorni e nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento.
Quanto all’astreinte, la si calcola negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto