Carta elettronica del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3932 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il titolo esecutivo costituito da copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la c.d. carta elettronica del docente, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00. Il vantaggio trova titolo nell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.
La sentenza, pubblicata il 13.06.2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato esecuzione dopo la notifica del 26.09.2024, che ha lasciato decorrere inutilmente il termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio. La ricorrente chiede la condanna al pagamento, con accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’azione di ottemperanza richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al caso deciso.
Il primo passaggio riguarda i termini. Il giudice ritiene rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice.
Il secondo passaggio attiene alla qualità di titolo esecutivo. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il giudice valorizza la novella del d.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà su richiesta della ricorrente ove l’amministrazione sia ancora inadempiente dopo il termine e nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando esclusa la rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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