Spese distratte al difensore antistatario: legittimazione esclusiva nell’ottemperanza (TAR Campania n. 3096 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la clausola di distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La parte vittoriosa, che abbia agito da sola, è pertanto priva di legittimazione a conseguire, in tale sede, le somme liquidate a titolo di spese. Il ricorso è accolto per il resto, sussistendo i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti degli interessi legali, con tetto del 10% del capitale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 184/2024, pubblicata il 23.02.2024 dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Il ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penale di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 05.12.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i presupposti dell’ottemperanza sussistono, salvo che per la parte relativa alle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda. Queste ultime erano state distratte in favore del difensore antistatario, mentre il ricorso è stato proposto dalla sola parte, che non ha legittimazione per procedere in sede di ottemperanza anche per le somme liquidate a tale titolo.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 93 cod. proc. civ.: con il provvedimento di distrazione si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il difensore distrattario è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato dalla Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Per il resto il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha verificato il rispetto dei termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Ha inoltre rilevato che la sentenza è stata notificata ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, e 115 cod. proc. amm., e che è decorso inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento.
Accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e della Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto