Segnalazione in Centrale dei Rischi, cessione del credito e continuità della sofferenza (ABF Collegio di Bologna n. 486 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario che prosegue in continuità una segnalazione a sofferenza già iscritta dal cedente non è tenuto a replicare la valutazione sostanziale compiuta dal primo segnalante, ma solo a verificare, alla data della cessione, l’assenza di elementi sopravvenuti incompatibili con il permanere dello stato di insolvenza. L’art. 125, comma 3, T.U.B. impone un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità della segnalazione: la sua violazione può fondare solo una tutela risarcitoria. In caso di cessione in blocco ex art. 58, T.U.B., l’obbligo di preavviso grava unicamente sul primo soggetto segnalante e non sul cessionario che prosegue la segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato segnalato nella Centrale dei Rischi dall’intermediario che aveva acquistato il credito per effetto di un contratto di cessione stipulato nel novembre 2021 con il precedente titolare. Il cliente contesta la legittimità della segnalazione per diversi profili: la mancanza di comunicazioni dalla cessionaria prima del 2022, l’inidoneità delle comunicazioni allegate a dimostrare l’effettiva ricezione, la prescrizione del credito già alla data della cessione e il difetto di legittimazione attiva del cessionario.
Lamenta inoltre il difetto del preavviso di segnalazione, l’assenza di una valutazione ponderata della situazione patrimoniale complessiva e il trattamento dei dati personali senza autorizzazione. L’intermediario resistente eccepisce di aver acquistato il portafoglio, di aver informato il ricorrente con raccomandata ricevuta nel gennaio 2022 e di aver interrotto la prescrizione con le intimazioni del 2014 e del 2018, recapitate per compiuta giacenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla visura in atti, dalla quale emerge che le segnalazioni contestate derivano dal mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento e sono state effettuate dal cessionario in continuità a partire dal novembre 2021. Su questa base le segnalazioni sono ritenute legittime dal punto di vista sostanziale.
Quanto al difetto di legittimazione attiva, l’intermediario ha prodotto la comunicazione di cessione, l’atto di cessione e l’estratto completo dell’elenco dei crediti ceduti; in quest’ultimo è ricompreso il rapporto di finanziamento da cui deriva il credito. Il Collegio ritiene quindi raggiunta la prova dell’esistenza del contratto e della titolarità del credito in capo al resistente.
Sulla prescrizione, il decorso del termine decennale è stato interrotto dalle raccomandate recapitate al cliente nel 2014 e nel 2018, benché per compiuta giacenza. Richiamando Cass. n. 17798/2011 e Cass. n. 4232/2023, il Collegio ricorda che il debito da mutuo ha natura unitaria e un unico termine prescrizionale, che decorre dalla scadenza dell’ultima rata. Poiché il finanziamento è stato sottoscritto il 16 marzo 2009 con rimborso in 48 rate, la scadenza si colloca nel marzo/aprile 2013; anche la comunicazione del 1° novembre 2022 è quindi idonea a interrompere la prescrizione. Nessun dubbio, pertanto, che il credito non si sia prescritto.
Sul preavviso, il Collegio richiama l’orientamento confermato dalla decisione n. 4519/2023 del Collegio di coordinamento: l’informativa ex art. 125, comma 3, T.U.B. non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo solo alla tutela risarcitoria. In caso di cessione in blocco ex art. 58, T.U.B., l’obbligo grava unicamente sul primo segnalante e non sul cessionario in continuità.
Infine, sul profilo sostanziale, il cessionario è tenuto a una valutazione economica della posizione del cliente che non replica quella del cedente, ma si limita a verificare l’eventuale sussistenza di elementi sopravvenuti. Non risultando elementi tali da far venir meno lo stato di insolvenza ai sensi della Circolare n. 139/1991, il ricorso è non accolto.
Nota della Redazione
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