Segnalazione in SIC priva di preavviso e danno non patrimoniale non risarcibile in assenza di prova (ABF Collegio di Napoli n. 48 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia va accertata sia sul piano sostanziale, quanto all’effettività dell’inadempimento, sia sul piano formale, quanto all’osservanza dell’obbligo di preavviso previsto dall’art. 125, comma 3, TUB. La segnalazione priva del preavviso è illegittima, ma la sola illegittimità formale non giustifica il riconoscimento del danno non patrimoniale quando il segnalato non vanta la reputazione di buon pagatore. Concorrono ad escludere il pregiudizio risarcibile i perduranti e molteplici ritardi nei pagamenti e il contegno dell’intermediario che abbia provveduto motu proprio alla cancellazione della segnalazione. In tal caso la domanda di cancellazione determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento con l’intermediario e, per difficoltà nel pagamento delle rate, aveva sottoscritto un accordo di rinegoziazione. A seguito di una richiesta di accesso al credito presso altro intermediario, apprendeva dell’avvenuta segnalazione di ritardi relativi alle rate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025.

Deduceva l’illegittimità delle segnalazioni per mancato invio del preavviso e per assenza del presupposto sostanziale, tenuto conto dell’accordo di rinegoziazione. Domandava la cancellazione, il risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa e il rimborso delle spese legali. L’intermediario, costituitosi, sosteneva la regolarità delle segnalazioni e, al solo fine di definire la controversia, disponeva la cancellazione delle iscrizioni e il rimborso delle spese di procedura, eccependo l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Preso atto della cancellazione delle segnalazioni, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione, essendo stato conseguito il bene della vita perseguito. Restava da esaminare nel merito la sola domanda risarcitoria.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 125, comma 3, TUB impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano dati negativi; la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia precisano presupposti e modalità dell’avviso. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, la legittimità della segnalazione richiede l’effettività dell’inadempimento e l’osservanza dell’obbligo di preavviso.

Dalle evidenze documentali è emerso che le rate di gennaio e febbraio 2025 erano state versate in ritardo e che non vi era prova dell’invio del preavviso; le rate da marzo a giugno 2025 erano invece state pagate in esecuzione del piano di rientro. La cancellazione ad opera dell’intermediario è stata quindi determinata dalla sopravvenuta consapevolezza dell’illegittimità della segnalazione, non preceduta dal preavviso.

Pur rilevata tale illegittimità, il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria. Hanno concorso i perduranti e molteplici ritardi, sfociati nell’accordo di dilazione, e il contegno dell’intermediario che, avendo cancellato motu proprio la segnalazione, ha ridotto se non escluso il pericolo di pregiudizio alla reputazione finanziaria. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il danno non patrimoniale non è risarcibile quando la segnalazione è illegittima solo sotto il profilo formale della carenza di preavviso, perché in tal caso il segnalato non vanta la reputazione di buon pagatore (Collegio di Coordinamento n. 1642 del 17.01.2019). Il ricorso è stato pertanto respinto, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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