Segnalazione in Centrale Rischi: cessata la materia, danni non risarcibili senza prova (ABF Collegio di Torino n. 102 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la cancellazione della segnalazione a sofferenza disposta dall’intermediario nel corso del procedimento determina la parziale cessazione della materia del contendere sulla domanda di rimozione. La domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente resta invece soggetta all’onere probatorio ordinario: nell’ordinamento non è configurabile un danno in re ipsa, patrimoniale o non patrimoniale, da illegittima segnalazione, e non sono risarcibili i pregiudizi consistenti in un mero disagio. Il ricorrente che invochi la liquidazione equitativa deve comunque allegare e provare elementi idonei a fondare la sussistenza del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di un rapporto originariamente in essere con altro intermediario, lamentava che la resistente mantenesse illegittimamente alcune segnalazioni negative in Centrale dei Rischi per il periodo da maggio a dicembre 2022, relative a un credito che assumeva prescritto e nel frattempo ceduto a un terzo. Esperito senza esito il reclamo, adiva l’Arbitro deducendo la violazione dell’art. 117 TUB, della Circolare n. 139/1991, degli artt. 5 e 6 del GDPR e del principio di buona fede, e chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in € 10.000,00, per impossibilità di accesso al credito, stress e lesione della reputazione, con richiesta subordinata di liquidazione equitativa.

L’intermediario resistente si costituiva rappresentando di aver assunto il credito per cessione ai sensi dell’art. 58 TUB e, successivamente, di aver attribuito il ramo “NPL” a un diverso intermediario mediante scissione parziale. Sosteneva la legittimità originaria della segnalazione, in continuità con la cedente, ma rappresentava di aver poi disposto la cancellazione della segnalazione, domandando la cessazione della materia del contendere. Contestava ogni profilo risarcitorio per difetto di prova del pregiudizio e del nesso causale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto della cancellazione della segnalazione e dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sulla domanda di rimozione degli effetti della segnalazione stessa. La questione residua riguarda esclusivamente la domanda di risarcimento del danno, sulla quale il ricorrente insiste in sede di repliche.

Il percorso argomentativo del Collegio si concentra sull’onere probatorio. Alla luce della documentazione versata in atti, non sono deducibili elementi idonei a comprovare la sussistenza di un effettivo danno patrimoniale. La richiesta subordinata di liquidazione equitativa non supplisce a tale carenza, perché la liquidazione equitativa presuppone comunque l’accertamento del pregiudizio, che nel caso concreto manca.

Il passaggio centrale riguarda l’inconfigurabilità del danno in re ipsa. Il Collegio afferma che nel nostro ordinamento non è possibile sostenere, neppure in fattispecie del genere esaminato, la sussistenza automatica di un danno, né patrimoniale né non patrimoniale, derivante dalla segnalazione illegittima. Coerentemente, esclude la risarcibilità dei pregiudizi che si traducano in un mero disagio.

Ne consegue il rigetto nel resto del ricorso: la domanda risarcitoria non è accolta per difetto di allegazione e prova del pregiudizio concretamente subito e del relativo nesso causale. La decisione conferma, in materia di Centrale dei Rischi, l’impostazione secondo cui la cancellazione della segnalazione soddisfa la pretesa rimotoria, mentre la tutela risarcitoria resta ancorata ai canoni ordinari della responsabilità civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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