Fideiussione specifica e cessione del credito: oneri probatori del garante (ABF Collegio di Napoli n. 2002 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di anticoncorrenzialità compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 sullo schema ABI di fideiussione omnibus non costituisce prova privilegiata della nullità delle fideiussioni stipulate a distanza di anni. L’invalidità non è estensibile alle fideiussioni specifiche, alle quali l’orientamento dei Collegi non assimila la fideiussione omnibus. Il garante che invochi la nullità deve allegare e provare che, al momento del rilascio della garanzia, il mercato presentasse caratteristiche restrittive della concorrenza analoghe a quelle accertate. La cessione in blocco ex art. 58 TUB è opponibile al garante con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Le domande che esorbitano dalla competenza per materia dell’Arbitro sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato una fideiussione personale a garanzia di un mutuo erogato a una società terza, senza partecipare alla gestione della stessa. Dopo la cessione del rapporto a una società veicolo, ha contestato la validità della garanzia, assumendone la conformità allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale, e ha negato che la stessa avesse una causa concreta. Ha inoltre dedotto l’inefficacia della cessione per difetto delle formalità ex art. 58 TUB, la mancata risposta alla richiesta documentale ex art. 119 TUB, l’illegittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF, la violazione del preavviso e il perfezionamento del silenzio-assenso ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Ha chiesto la nullità della fideiussione, l’inefficacia della cessione, l’esibizione della documentazione, la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento equitativo del danno.
L’intermediario ha ricostruito le vicende della garanzia, richiamando la messa in mora formale dell’agosto 2023 inviata anche al domicilio eletto, la cessione pro soluto del settembre 2024 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conferma di presa in carico da parte della cessionaria. Ha eccepito l’inammissibilità delle domande sul Fondo di Garanzia e sul silenzio-assenso, ha documentato l’avvenuta consegna della documentazione e ha contestato la sussistenza di alcun danno risarcibile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo richiama il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia e le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 14555/2020 e n. 16511/2022. Da quest’ultima trae il principio secondo cui, per le fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme non sono ex se anticoncorrenziali e nulle, non potendosi considerare il provvedimento una prova privilegiata quando la garanzia sia sottoscritta a distanza di anni.
La garanzia in contestazione è poi qualificata come fideiussione specifica, che l’orientamento condiviso dei Collegi non assimila alla fideiussione omnibus: richiama sul punto Collegio di Milano n. 2374/2025 e n. 4561/2022. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare che, al momento del rilascio, il mercato presentasse caratteristiche restrittive della concorrenza analoghe a quelle accertate nel 2005.
Sulla cessione del credito, il Collegio rileva che la notifica è avvenuta nelle forme dell’art. 58, comma 2, TUB, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12/10/2024, di cui l’intermediario ha allegato evidenza; la cessione è stata comunicata dalla cessionaria. Richiama Collegio di Roma n. 4165/2025 e, tramite questo, l’orientamento di legittimità secondo cui, quando non si contesti l’esistenza del contratto di cessione ma solo l’inclusione dello specifico credito nel blocco, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova della cessione, se le indicazioni sono sufficientemente precise.
La domanda sull’escussione del Fondo di Garanzia e sul perfezionamento del silenzio-assenso è dichiarata inammissibile per difetto di competenza per materia dell’Arbitro. Sull’esibizione documentale, il Collegio osserva che l’intermediario ha già fornito copia del contratto di mutuo e della fideiussione con documento di sintesi, sia in fase di reclamo sia in sede di controdeduzioni. Sulla richiesta di cancellazione delle segnalazioni da CR/CRIF, il ricorrente non ha prodotto alcuna visura attestante l’iscrizione in un SIC, e la domanda non è accolta. Il ricorso è quindi complessivamente respinto.
Nota della Redazione
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