Apparecchi senza vincita in denaro e incompatibilità del nulla osta preventivo con il diritto UE (Cass. civ. Sez. 2 n. 15986 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento che non distribuiscono vincite in denaro, il rilascio del nulla osta preventivo per la messa in esercizio, previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria. Tale controllo preventivo costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale, essendo sufficiente il controllo sul produttore e sul distributore. La prestazione del servizio è assicurata dalla mera comunicazione dell’esercente, come per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ingiungeva al titolare di un esercizio commerciale il pagamento di una sanzione amministrativa e la confisca di apparecchi da gioco, ritenuti irregolari perché privi dei titoli abilitativi e del collegamento alla rete telematica. L’opposizione dell’esercente veniva accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello, la quale escludeva la riconducibilità degli apparecchi alla fattispecie di cui all’art. 110, comma 6, t.u.l.p.s., non essendo emersa la distribuzione di vincite in denaro. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo di ricorso con cui l’Agenzia sosteneva l’errore interpretativo della Corte territoriale, ritenendo irrilevante la distinzione tra apparecchi distributivi e non distributivi di vincite. Il motivo è giudicato infondato, poiché il dato pacifico della vicenda è che gli apparecchi non erogavano vincite in denaro, con la conseguenza che la fattispecie ricade nel comma 7, lett. c), dell’art. 110 t.u.l.p.s., disciplinante i videogiochi, per i quali non è previsto alcun collegamento con la rete telematica né l’attestato di conformità.
La Corte richiama il principio di diritto espresso in precedenti pronunce, esteso a tutti i giochi leciti, secondo cui il nulla osta preventivo è in contrasto con la normativa eurounitaria. La natura lecita del gioco non consente di individuare un interesse generale che renda necessario un ulteriore controllo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente la verifica di conformità operata da produttore e distributore. Il controllo preventivo costituisce pertanto un ingiustificato ostacolo alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea.
Le pronunce della CGUE richiamate dalla ricorrente sono ritenute inconferenti, riguardando le raccolte di scommesse e il gioco del lotto, settori in cui sussistono ragioni di ordine pubblico e tutela della salute dei consumatori. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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