Estinzione anticipata prestito cessione quinto rimborso costi up-front recurring (ABF Collegio di Roma n. 3285 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021, il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata è disciplinato dal previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento dell’ABF. La riduzione riguarda non solo i costi recurring, ma anche quelli up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile per il consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, per un montante lordo di euro 31.800,00, da restituire in centoventi rate mensili. Nel luglio 2025, in corrispondenza della rata n. 72, estingueva anticipatamente il finanziamento. Esperito senza esito il reclamo, con cui chiedeva il rimborso di euro 2.803,88, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario.
L’intermediario resistente eccepiva l’applicabilità dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 e richiamava la giurisprudenza europea favorevole alla distinzione tra costi rimborsabili e non rimborsabili, sostenendo che il contratto indicava espressamente gli oneri non restituibili in caso di estinzione anticipata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del rimborso anticipato. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73/2021, in vigore dal 26 maggio 2021, che ha dettato disposizioni intertemporali per i contratti anteriori. Tali disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263/2023 e poi sostituite dall’art. 27 del decreto-legge n. 104/2023, che ha previsto l’applicazione delle norme vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, con salvezza del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia.
Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, il Collegio ritiene applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento, che ha esteso la riduzione a tutti i costi. Resta fermo che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio richiama l’orientamento consolidato a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020: i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo clausola contrattuale comprensibile e proporzionata; il compenso per l’intermediazione creditizia è assoggettato alla stessa riduzione anche se documentato da fattura. I costi recurring seguono il criterio di competenza economica, salvo diversa clausola validamente pattuita.
Applicando tali criteri alla fattispecie, il Collegio qualifica le commissioni finanziarie come recurring e le commissioni di distribuzione come up-front, richiamando la decisione n. 9052/2021 resa sulla medesima tipologia contrattuale. Il rimborso ancora dovuto ammonta a euro 219,73, arrotondato a euro 220,00, importo inferiore alla richiesta del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto nei soli termini indicati, con interessi legali dalla richiesta al saldo e rimborso delle spese della procedura.
Nota della Redazione
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