Bonifico dirottato su IBAN errato (ABF Collegio di Bologna n. 494 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione di un bonifico il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita la somma in conformità esclusivamente all’identificativo unico fornito dall’ordinante e non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite IBAN. La frode che si colloca a monte del processo di autorizzazione e autenticazione dell’ordine non integra un’operazione non autorizzata e non impone il rimborso. Quanto al recupero, art. 24, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010 esige sforzi ragionevoli e collaborazione, ma il recupero di un’operazione divenuta irrevocabile resta subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’autorità; nessuna responsabilità sorge se i fondi sono già usciti dal conto prima della segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dovendo pagare il prezzo di un’autovettura, riceveva da un indirizzo apparentemente riconducibile al venditore una fattura con l’indicazione delle coordinate bancarie. Disponeva quindi il bonifico di euro 30.725,09 e ne inviava la distinta al mittente. Solo il 3 marzo 2025, a seguito di un sollecito del reale creditore, comprendeva che l’IBAN in fattura era stato alterato da terzi e apparteneva a un soggetto estraneo.
Segnalava subito la frode alla propria banca chiedendo il richiamo dell’operazione e presentava querela il 4 marzo 2025. Il 31 marzo 2025 apprendeva che il PSP del beneficiario aveva dichiarato l’infruttuosità della procedura. Agiva così davanti all’Arbitro chiedendo il risarcimento del danno pari alla somma sottratta e l’acquisizione delle movimentazioni del conto destinatario, deducendo la colpevole inerzia della banca convenuta nella gestione del recall.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro della domanda. Le Disposizioni ABF precludono l’ampliamento della domanda in sede di repliche, consentendo al più una puntualizzazione. Di conseguenza risultano inammissibili sia il nuovo profilo della mancata attivazione di controlli preventivi e del blocco cautelativo del conto, sia la richiesta di esibizione delle movimentazioni del conto del destinatario: l’Arbitro non dispone del potere di ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. e decide sulla base della documentazione raccolta nell’istruttoria. Resta quindi da esaminare la sola domanda risarcitoria fondata sul ritardo nella procedura di recall.
Nel merito, la vicenda è ricondotta alla truffa nota come Business E-mail Compromise, che si colloca a monte del processo di autorizzazione: l’ordine è stato personalmente disposto dal truffato, sia pure sulla base di una volontà viziata. Non ricorre quindi l’ipotesi dell’operazione non autorizzata di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, mancando il presupposto dell’assenza di consenso.
Trova applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, che impone al PSP di eseguire l’operazione in conformità all’identificativo unico fornito dal pagatore. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 162/2017, secondo cui il PSP di destinazione non deve verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto, e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 marzo 2019, C-245/18, che estende l’esimente a entrambi i prestatori coinvolti. Il bonifico, non “parlante” e con causale alfanumerica, è stato accreditato su un conto valido; la difformità del nominativo non basta, da sola, a presumere l’errore, perché le società mutano fisiologicamente denominazione.
Quanto al recupero, la banca convenuta ha dimostrato di essersi attivata prontamente: già il 4 marzo 2025, prima della richiesta di recall, aveva effettuato verifiche e disposto il blocco del rapporto. La tabella prodotta evidenzia però che i fondi erano entrati e già usciti il 25 febbraio 2025 per effetto di tre bonifici disposti dal titolare del conto. Il Collegio ribadisce che il recupero di un’operazione irrevocabile è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento giudiziario, richiamando Collegio di Milano n. 16506/2022 e Collegio di Bari n. 7281/2024.
Infine, il Collegio esclude la responsabilità anche alla stregua dei principi della Cass. n. 17415/2024, che valorizza la possibilità per l’intermediario di controllare i dati e la sua responsabilità una volta divenuto consapevole dell’errore. Nel caso concreto non consta che la banca convenuta, al momento dell’esecuzione, avesse tale consapevolezza. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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