Risoluzione del finanziamento finalizzato solo se provato l’inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Roma n. 3286 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio di cui all’art. 125-quinquies TUB presuppone anzitutto l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento finalizzato e il contratto di fornitura di beni o servizi. Il consumatore che ne chiede la risoluzione deve provare la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., con riferimento al rapporto di fornitura collegato al credito. L’inadempimento relativo a un diverso e autonomo accordo, non collegato al finanziamento, non giustifica la risoluzione del contratto di credito. Accertata l’assenza del collegamento e della prova dell’inadempimento, la domanda di risoluzione e restituzione è infondata.
Il Fatto
La ricorrente ha sottoscritto con una società fornitrice, estranea al ricorso, un contratto per la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione. Al contratto di fornitura era collegato il contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario resistente per il pagamento del corrispettivo mediante rateizzazione.
Dolendosi di informazioni fuorvianti rese dalla fornitrice circa un servizio di assistenza e la fornitura di energia elettrica e gas, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro di accertare la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore e il diritto alla restituzione di quanto pagato. L’intermediario ha resistito, eccependo l’estraneità del servizio contestato rispetto al finanziamento erogato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, secondo cui l’art. 125-quinquies TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato al ricorrere della previa messa in mora del fornitore e di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Incombe sul ricorrente l’onere di provare tale inadempimento, che il Collegio valuta incidentalmente sulla base delle risultanze acquisite.
Il Collegio precisa che presupposto per l’applicabilità della norma è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura. Nel caso di specie il bene finanziato è indicato nel contratto come “DETRAZIONE CLIMATIZZAZIONE”, mentre il contratto di fornitura principale sembra avere ad oggetto la vendita di un sistema di climatizzazione con il relativo servizio di installazione.
La ricorrente contesta invece l’inadempimento con riferimento a un generico servizio di assistenza, che non risulta previsto dall’accordo di fornitura né oggetto di separata pattuizione sulla base della documentazione in atti. Difetta pertanto la prova dell’inadempimento di non scarsa importanza, il cui onere grava sull’utilizzatore.
Il Collegio rileva inoltre l’insussistenza di qualsivoglia collegamento negoziale tra la fornitura e la generica assistenza tecnica, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall’art. 125-sexies TUB. Mancando sia il collegamento sia l’inadempimento di non scarsa importanza, la domanda è infondata e il ricorso viene respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato