Risoluzione del finanziamento collegato esclusa se il servizio accessorio è estraneo al contratto di credito (ABF Collegio di Roma n. 3287 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti collegati, il rimedio di cui all’art. 125-quinquies TUB presuppone l’accertamento del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura di beni o servizi. Il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto di prestito finalizzato, con rimborso delle rate pagate e degli oneri applicati, solo se ricorrono la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Ove il bene o il servizio per cui si invoca la tutela sia oggetto di un contratto separato e diverso da quello finanziato, il collegamento deve ritenersi escluso e l’inadempimento del fornitore non può giustificare la risoluzione del contratto di credito.

Il Fatto

La ricorrente ha sottoscritto con una fornitrice un contratto per la fornitura e la posa in opera di un impianto di climatizzazione. Al contratto di fornitura era collegato un contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario resistente per il pagamento del corrispettivo a mezzo di rate.

Dedotta la mancata posa in opera a regola d’arte e la mancata erogazione del servizio collegato di luce e gas, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro di accertare la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore e il conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato. L’intermediario ha resistito, sostenendo che il contratto di finanziamento riguardava esclusivamente l’acquisto dei beni regolarmente consegnati e installati, mentre le prestazioni contestate erano oggetto di un accordo separato, estraneo al rapporto di credito. La questione arriva al Collegio proprio sul presupposto del collegamento negoziale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal dato normativo. Ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere di due condizioni: la previa messa in mora del fornitore e un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, secondo l’art. 1455 c.c. Verificati questi presupposti, il finanziatore è tenuto a rimborsare le rate già pagate e ogni altro onere applicato.

Il passaggio decisivo è però a monte. Il presupposto per l’applicabilità della disposizione è la sussistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura. Il Collegio accerta in fatto che la cliente ha sottoscritto un ordine di acquisto di climatizzazione, al quale risulta allegato un distinto accordo promozionale avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas.

Su questa base il Collegio esclude il collegamento negoziale tra l’accordo accessorio di fornitura di gas naturale e il contratto di finanziamento. Le prestazioni contestate dalla ricorrente non rientrano, infatti, nel perimetro del credito erogato, ma sono contemplate da un contratto separato. L’eccezione dell’intermediario viene condivisa: il finanziamento riguarda i beni acquistati e installati, mentre il servizio energetico è oggetto di un diverso accordo, destinato a operare in un momento successivo alla posa delle componenti acquistate.

Ne consegue l’esclusione del requisito del collegamento negoziale e, quindi, l’inapplicabilità del rimedio risolutorio rispetto a tale fattispecie contrattuale. Il preteso inadempimento lamentato dalla ricorrente è riferibile all’altro e distinto contratto di fornitura. La domanda di risoluzione del contratto di credito non può pertanto essere accolta.

Il Collegio respinge così il ricorso. La decisione conferma un criterio rigoroso: la tutela del consumatore verso il finanziatore presuppone che l’inadempimento del fornitore si collochi dentro il collegamento negoziale posto a fondamento del finanziamento, non fuori di esso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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