Quietanza liberatoria e rimborso dei costi non maturati nell’estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Bari n. 1498 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta su modulo prestampato dell’intermediario al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento non ha efficacia abdicativa o transattiva quando manca l’indicazione quantitativa e causale delle voci di costo cui il cliente intende rinunciare. In tal caso difetta il presupposto della piena consapevolezza dei diritti dismessi e la quietanza vale come semplice dichiarazione di scienza. Nei contratti di cessione del quinto stipulati prima del 25.07.2021 e anticipatamente estinti resta applicabile l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. I costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi in mancanza di diversa pattuizione. Gli oneri erariali non sono ripetibili. L’indennizzo di estinzione anticipata è dovuto entro le soglie di legge salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la mancanza di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato in data 31.10.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31.01.2024. Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso di € 1.550,00 a titolo di quota non maturata delle commissioni a favore dell’intermediario, delle commissioni di distribuzione, degli oneri erariali e della commissione di anticipata estinzione, oltre spese legali e interessi.
L’intermediario si è opposto sostenendo l’efficacia liberatoria della quietanza sottoscritta dalla cliente, la chiarezza delle condizioni contrattuali, la congruità di quanto restituito secondo la curva degli interessi e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, quali costi relativi a servizi accessori non obbligatori. Ha inoltre richiamato l’art. 27 d.l. n. 104/2023, che per le estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima del 25.07.2021 fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione sulla quietanza, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017: l’efficacia liberatoria è subordinata a un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, nella sua determinazione quantitativa e causale, e alla volontà espressa di abdicare alle ulteriori pretese, non solo di dare atto del pagamento ricevuto. Occorrono inoltre, per la natura transattiva, l’esatta identificazione di una res litigiosa e reciproche concessioni.
Nel caso concreto la quietanza, datata 01.02.2024 e successiva al conteggio estintivo e alla liberatoria, indicava la voce rimborsata e quella oggetto di rinuncia, ma non quantificava l’importo delle commissioni di distribuzione cui la cliente rinunciava. Il Collegio ha quindi ritenuto il modulo inidoneo ad assumere valore di rinuncia, in linea con il proprio orientamento e con la giurisprudenza di merito richiamata, che in casi analoghi ha escluso la natura abdicativa per difetto di determinazione quantitativa e causale e di consapevole informazione del consumatore. Ha inoltre ricordato l’insegnamento di legittimità secondo cui la quietanza a saldo è di regola semplice manifestazione del convincimento soggettivo e integra rinuncia o transazione solo in presenza di un chiaro e cosciente intento abdicativo.
Passando al merito, il Collegio ha applicato l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato dalla sentenza Lexitor e dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, confermata dalla Corte costituzionale n. 263/2022. Ha quindi distinto i costi: le commissioni di distribuzione hanno natura up front, quali corrispettivo di attività antecedenti alla conclusione del contratto, e si riducono secondo la curva degli interessi; le commissioni di intermediazione hanno natura recurring e si riducono in proporzione lineare. Gli oneri erariali restano non ripetibili, sia per la posizione di sostituto d’imposta dell’intermediario sia perché l’art. 125-ter T.U.B. esclude il rimborso delle imposte.
Il Collegio ha poi respinto la domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata: l’importo rimborsato in anticipo supera la soglia di € 10.000,00 anche al netto della riduzione del costo totale del credito, e la ricorrente non ha allegato né provato l’assenza di oggettiva giustificazione dell’addebito, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020. Ha infine escluso la rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e il difetto di elementi di complessità.
Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 123,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, al contributo alle spese della procedura e al rimborso di quanto versato per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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