Ricorso inammissibile per doglianze reiterative e generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 4779 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già disattese in appello, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. L’inammissibilità consegue altresì alla genericità delle censure, prive di concreto confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, nonché all’invocazione di un documento — quale un atto di divisione — mai prodotto nei giudizi di merito e richiamato senza indicare le ragioni della sua decisività.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in sede di giudizio di secondo grado, aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 633 e 639-bis cod. pen..
Con tre motivi di impugnazione, la difesa deduceva, rispettivamente, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; e il vizio di assoluta mancanza di motivazione riguardo all’esclusione della condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al ricorso veniva allegato un atto di divisione del 16/02/2001, a sostegno dell’assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto alcun dominio sul fondo oggetto di causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 610, comma quinto-bis, cod. proc. pen., ha ritenuto i motivi di ricorso non consentiti perché manifestamente infondati e reiterativi di censure già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni immuni da vizi censurabili in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva infatti già rilevato la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l’infondatezza delle doglianze in punto di pena, stante l’apprezzabile gravità del fatto.
I motivi si risolvevano, pertanto, in una proposta di lettura alternativa del merito, non ammessa nel giudizio di cassazione. A ciò si aggiungeva l’evidente genericità delle censure, formulate senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata in ordinanza.
Quanto all’atto di divisione del 16/02/2001, la Corte ne ha escluso ogni rilievo sotto un duplice profilo. Da un lato, il ricorrente non aveva dedotto di averlo prodotto nel corso dei giudizi di merito, con conseguente preclusione alla sua valorizzazione in sede di legittimità. Dall’altro, il documento era richiamato in maniera del tutto generica, non essendo stata indicata la ragione per cui da esso si sarebbe dovuto desumere la mancanza di dominio sul fondo.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.