Azione revocatoria e credito litigioso: l’accertamento incidentale non richiesto (Cass. civ. Sez. 3 n. 15881 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. ricorre solo quando l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia del tutto omessa o assolutamente incerta, dovendosi valutare l’idoneità dell’atto a porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese. In tema di azione revocatoria ordinaria, il creditore che agisce a tutela di un credito contestato non è tenuto a fornirne la prova piena, essendo sufficiente che la ragione creditoria non risulti manifestamente pretestuosa. La scientia damni richiesta dall’art. 2901, primo comma, n. 1, cod. civ. per gli atti a titolo gratuito si risolve nella semplice conoscenza del danno che l’atto può ragionevolmente arrecare alle ragioni creditorie, senza necessità dell’intenzione di nuocere. Il valore della causa relativa all’azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale l’azione è proposta.
Il Fatto
Un istituto di credito e la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, deducendo di aver proposto azione di responsabilità per mala gestio nei confronti di un ex componente del Collegio sindacale, convenivano in giudizio quest’ultimo e la moglie per sentire dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto di donazione con cui l’uomo aveva trasferito alla donna la propria quota di alcuni immobili. Gli istituti agivano a tutela di un credito risarcitorio, asseritamente derivante dalle irregolarità accertate in sede ispettiva, quantificato in complessivi euro 147.506.759,10 e oggetto di separato giudizio di responsabilità pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese.
I convenuti eccepivano la nullità dell’atto di citazione per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la prescrizione dell’azione e del diritto sotteso, l’insussistenza delle ragioni creditorie per effetto della rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti del dimissionario Presidente del consiglio di amministrazione, nonché il difetto dell’elemento soggettivo. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della citazione per mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito. Ha richiamato il principio per cui la nullità prevista dall’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. sussiste solo in caso di omissione totale o di assoluta incertezza dell’editio actionis, con valutazione da compiersi caso per caso e avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la nullità, avendo le parti attrici chiaramente individuato la causa petendi nella pretesa risarcitoria fatta valere nel giudizio di responsabilità, e che l’accertamento, in quanto adeguatamente motivato, fosse insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta incertezza sulla titolarità attiva, la Corte ha reputato la censura non idonea a confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva accertato la riconducibilità di entrambe le società alla originaria Cassa di Risparmio, in ragione della costituzione dell’ente ponte e della successiva incorporazione, con conseguente legittimazione di entrambe ad agire a tutela del medesimo credito litigioso.
In relazione all’eccepita prescrizione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 9440 del 2004, secondo cui la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell’azione revocatoria e non richiede un accertamento incidentale del credito, ma solo la verifica della non manifesta pretestuosità della pretesa. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso la prescrizione sulla base delle contestazioni emerse dalle ispezioni del 2009 e del 2012.
Il secondo motivo, concernente l’effetto liberatorio della rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti del Presidente dimissionario e l’estensione ai coobbligati degli effetti della transazione ex art. 1304 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che la censura mirava a rimettere in discussione l’interpretazione del verbale assembleare compiuta dalla Corte d’appello, senza indicare le regole legali di ermeneutica asseritamente violate. Inammissibile è stata altresì ritenuta la censura sull’elemento soggettivo, avendo i giudici di merito correttamente applicato il principio per cui, trattandosi di atto a titolo gratuito, la scientia damni si risolve nella consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, senza necessità dell’animus nocendi.
Infine, la Corte ha rigettato il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, confermando che il valore della causa di revocatoria si determina in base al credito fatto valere, e non già secondo lo scaglione dell’indeterminabile, come sostenuto dai ricorrenti.
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Nota della Redazione
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