Decadenza da autorizzazione balneare e mancato pagamento del canone: atto vincolato (TAR Lazio n. 185 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature per la balneazione, conseguente al mancato pagamento di una rata del corrispettivo entro il termine fissato dal disciplinare e dall’atto autorizzativo, costituisce provvedimento vincolato e non discrezionale, quando il termine è qualificato come perentorio. In tal caso l’Amministrazione non dispone di alcun margine di apprezzamento e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina invalidità, ove risultino precedenti interlocuzioni dalle quali l’atto finale non poteva essere considerato “a sorpresa”. La posizione creditoria vantata dall’autorizzato nei confronti dell’Ente, se non certa, liquida ed esigibile, non rende irragionevole la decadenza né legittima la sospensione del pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di un’autorizzazione comunale per l’esercizio del noleggio di attrezzature per la balneazione, rilasciata per un triennio e con corrispettivo da versarsi in tre rate secondo il disciplinare di gara. Alla scadenza della seconda rata, la società non provvedeva al pagamento e chiedeva al Comune di sospenderne l’esazione, invocando un credito risarcitorio vantato in un separato giudizio.
L’Ente respingeva l’istanza, contestando il difetto dei requisiti della compensazione, e intimava il pagamento. Decorso inutilmente il termine, il Responsabile del Settore emanava l’ordinanza di decadenza dall’autorizzazione e di cessazione immediata dell’attività, con concessione di ulteriori sei giorni per il versamento. La società impugnava l’atto davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che il precedente invocato dal Comune attiene all’art. 133, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. amm. e riguarda la concessione di beni o servizi pubblici, fattispecie estranea alla vicenda.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La mancata ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, inviata a un indirizzo PEC recante l’acronimo errato, non assume rilievo determinante, poiché la decadenza costituisce diretta conseguenza del mancato pagamento del canone entro il termine fissato, qualificato come perentorio. La necessità dell’adempimento e le sue conseguenze erano peraltro note alla ricorrente, come dimostra lo scambio di corrispondenza. Il Collegio richiama il principio secondo cui non occorre un formale avviso quando vi siano state precedenti interlocuzioni, dalle quali si desume che l’atto finale non avrebbe potuto essere considerato “a sorpresa”, citando sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 09/10/2023, n. 14934.
Quanto al secondo e terzo motivo, il TAR osserva che già l’art. 6 del Disciplinare e l’atto autorizzativo prevedevano espressamente le modalità e i termini di versamento. L’istanza di sospensione era stata respinta con nota non impugnata; l’Amministrazione aveva comunque concesso discrezionalmente sei giorni ulteriori, di cui la ricorrente non si era avvalsa. La decadenza è dunque atto vincolato e doveroso, conseguente al grave inadempimento del mancato pagamento nel termine perentorio.
È respinta anche la censura di disparità di trattamento: la tolleranza invocata riguardava proroghe concesse, per il precedente bando, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19, mentre nei confronti della ricorrente il Comune aveva comunque accordato un’ulteriore dilazione. Infine, il Collegio esclude l’irragionevolezza della decadenza rispetto alla posizione creditoria azionata: la società non vantava all’epoca alcun credito certo, liquido ed esigibile, non essendo possibile alcuna compensazione ex art. 1243 cod. civ.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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