Azione di rivendicazione e probatio diabolica del diritto di proprietà (Cass. civ. Sez. 2 n. 6592 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento della proprietà e l’azione di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono quanto ad ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio. In tali casi, l’attore è tenuto a fornire la probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell’usucapione. L’onere probatorio, pur suscettibile di temperamenti secondo la linea difensiva del convenuto, non è attenuato dalla mera deduzione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante, in assenza di riconoscimento o di mancata contestazione della precedente appartenenza del bene.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino alcuni soggetti, proponendo domanda di accertamento dell’inesistenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento da questi vantato su un immobile, assumendone la qualità di proprietaria esclusiva e chiedendo la condanna dei convenuti alla cessazione di comportamenti contrastanti con il proprio diritto. I convenuti resistevano, eccependo il difetto di legittimazione attiva per mancanza di un idoneo titolo di proprietà. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, adita dagli appellanti, riformava la decisione e rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo non assolto il rigoroso onere probatorio gravante su chi agisce in rivendicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso’, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 949 c.c., in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ha preliminarmente chiarito che l’azione di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non possiede il bene, non divergono rispetto all’ampiezza e alla rigorosità della prova richiesta. In entrambi i casi, trattandosi di azioni a contenuto petitorio, l’attore deve dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, dovendo fornire la cosiddetta probatio diabolica, ossia la prova del proprio titolo e di quello dei propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario, ovvero il compimento dell’usucapione.
La Suprema Corte ha precisato che l’assolvimento di tale onere può avvenire con qualsiasi mezzo, ivi inclusi la consulenza tecnica e le risultanze dei registri catastali, qualificate come semplici indizi. Ha inoltre escluso che il rigore probatorio possa essere attenuato dalla mancata dimostrazione dell’usucapione da parte del convenuto, in quanto tale onere resta invariato quando la parte si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante, senza riconoscere o contestare specificamente la precedente appartenenza del bene. La Corte ha, infine, ritenuto la censura inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente specificamente indicato gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda, e ha dichiarato il motivo infondato nel merito, essendo la valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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