Inammissibile in doppia conforme la censura sul patto condizionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24072 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di assunzione subordinato, da clausola negoziale, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 138 T.U.L.P.S., con previsione di richiesta congiunta delle parti, grava sul lavoratore un onere di cooperazione, consistente nel predisporre la documentazione di propria pertinenza necessaria per l’avvio della procedura amministrativa. Detto onere costituisce attuazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione ex art. 1358 c.c., cui sono soggette anche le condizioni miste. La fictio di avveramento ex art. 1359 c.c. presuppone una condotta dolosa o colposa della parte che aveva interesse contrario e non opera in presenza di mera inattività, salvo che questa violi un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. In regime di doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., il ricorrente che deduce il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società, volta al risarcimento del danno per omessa assunzione. La vicenda traeva origine da un verbale di conciliazione sindacale con cui la società si era impegnata ad assumere il lavoratore, già dipendente di altra società con qualifica di guardia particolare giurata, entro 365 giorni. L’accordo prevedeva che l’assunzione sarebbe divenuta effettiva solo dopo il rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S., da richiedersi congiuntamente dalle parti entro 270 giorni. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il lavoratore non avesse provato di aver richiesto congiuntamente le autorizzazioni né di aver messo in mora la società.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 138 T.U.L.P.S. e la mancata applicazione dell’art. 1359 c.c. Quanto al primo, i giudici di legittimità hanno escluso che la Corte territoriale avesse affermato che il lavoratore dovesse ottenere autonomamente il decreto prefettizio. La Corte d’Appello aveva, piuttosto, correttamente individuato un onere di cooperazione in capo al lavoratore, desunto dalla clausola di richiesta congiunta. Tale onere consisteva nel predisporre la documentazione di sua pertinenza, come le autocertificazioni attestanti i requisiti di legge, necessaria per consentire alla società di presentare l’istanza alla Prefettura. L’accertamento della volontà negoziale è stato ritenuto indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inadeguata.
Quanto alla dedotta fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., la Corte ha richiamato il principio per cui essa presuppone una condotta dolosa o colposa della parte che aveva interesse contrario all’avveramento e non opera in presenza di mera inattività, salvo che questa costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. Nella specie, la società non poteva presentare da sola l’istanza alla Prefettura, essendo necessaria la cooperazione del lavoratore mediante sottoscrizione della domanda e consegna delle autocertificazioni. Il mancato avveramento della condizione è stato pertanto ritenuto non imputabile alla condotta della società, bensì al difetto di collaborazione del ricorrente, che non aveva mai messo a disposizione la documentazione richiesta neppure con la diffida inviata a distanza di sei anni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti vizi di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato la ricorrenza dell’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., avendo la Corte d’Appello confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base del medesimo percorso argomentativo. In tale ipotesi, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Onere non assolto dal ricorrente, i cui motivi si risolvevano nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito.
In ogni caso, il terzo motivo è stato valutato infondato nel merito: la Corte d’Appello aveva ritenuto implicito che l’assunzione sarebbe avvenuta per la qualifica di guardia particolare giurata, trattandosi della qualifica già rivestita dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro e oggetto dell’accordo sindacale. La deduzione della possibilità di assunzione in ruoli amministrativi è stata considerata mera ipotesi difensiva sfornita di riscontro testuale nell’accordo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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