Compenso all’avvocato, accordo scritto e accettazione dell’avvocato (Cass. civ. Sez. II n. 3457 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, cod. civ. l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Quando non è trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, l’accordo si perfeziona solo se alla proposta scritta segue un’accettazione conforme, rivestita della medesima forma, non potendosi desumere il consenso da un mero comportamento. La delibera assembleare che approvi un prospetto di condizioni economiche non integra l’accordo se il professionista non vi abbia partecipato né abbia sottoscritto il prospetto. La procura alle liti e l’emissione della fattura non valgono come adesione ai termini economici. Nel processo di liquidazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 gli interessi moratori sui crediti professionali decorrono dalla messa in mora.
Il Fatto
Un avvocato agisce in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. nei confronti di una società, sua cliente, per ottenere il compenso per l’attività svolta in una serie di procedure esecutive e di opposizioni all’esecuzione. La società contesta la pretesa e sostiene che i compensi andavano quantificati secondo la convenzione approvata con delibera dell’assemblea dei soci, risalente al 2009, il cui prospetto economico era stato predisposto anche dal professionista.
Il Tribunale accoglie solo parzialmente il ricorso, riconosce dovuti alcuni importi e liquida le spettanze applicando le tariffe professionali. L’avvocato impugna l’ordinanza in cassazione deducendo sette motivi, tra cui la violazione delle disposizioni sulla forma scritta della convenzione e l’omessa pronuncia sugli interessi di mora.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il quarto motivo, relativo al diniego di ogni compenso per l’opposizione all’esecuzione. Il giudice di merito aveva negato la pretesa per assenza di “significativa attività espletata”. Per la Suprema Corte la motivazione è qui meramente apparente: da un lato riconosce che un’attività vi fu, dall’altro la dichiara non significativa, senza chiarire su quali basi si fondi il giudizio. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 2767 del 2023, si ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che il vizio è denunciabile quando impedisce di percepire il fondamento della decisione.
Il primo motivo è dichiarato ammissibile e fondato. Il ricorrente non contesta la ricostruzione in fatto, ma la violazione delle regole sulla forma scritta ad substantiam. La Corte dà continuità al precedente tra le stesse parti Sez. II n. 717 del 2023, secondo cui il consenso non può desumersi dal mero comportamento. Nella specie l’ordinanza non aveva accertato che il professionista avesse partecipato alla delibera assembleare o sottoscritto il prospetto: non avendo votato, il professionista non poteva avere concorso all’approvazione scritta.
Il Collegio esclude che possano supplire alla forma mancante altre circostanze. Il prospetto riepilogativo privo della sottoscrizione del professionista non vale come proposta; il rilascio della procura attiene al solo rapporto di rappresentanza processuale; l’emissione della fattura riguarda la fase esecutiva di un contratto già perfezionato. Richiama sul punto Cass. n. 1614 del 2009 e n. 18579 del 2023, ribadendo che la forma scritta non tollera mezzi probatori diversi.
Il quinto motivo è parzialmente accolto. L’ordinanza aveva omesso di pronunciarsi sulla debenza degli interessi di mora, sul presupposto che decorressero dalla data della decisione. La Corte conferma invece l’orientamento di Cass. Sez. II n. 24973 del 2022: per i crediti professionali dell’avvocato gli interessi ex art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, anche nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
Assorbiti gli altri motivi, l’ordinanza è cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione perché applichi i principi esposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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