Termine breve decorre dalla notifica Pec del decreto ex art. 183 l.fall. (Cass. civ. Sez. I n. 27460 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il decreto con cui la Corte d’appello decide, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., il reclamo avverso il provvedimento di omologazione segue la disciplina dell’art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione a cura della cancelleria. A tal fine è idonea la notifica del testo integrale della decisione effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, non ostando l’art. 133, comma 2, c.p.c. Tale notificazione costituisce il dies a quo del termine breve, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre la scadenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto omologava il concordato preventivo proposto da una società in liquidazione, con la partecipazione di altra società quale accollante del debito concordatario. Due creditori, una società veicolo e l’Agenzia delle Entrate, presentavano reclamo; la Corte d’appello di Messina lo respingeva.

Avverso il decreto della corte territoriale la sola società creditrice proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Le controricorrenti resistevano; l’Agenzia delle Entrate depositava un atto tardivo di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. Formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente chiedeva la decisione e la causa veniva fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione, incentrata sulla tardività del ricorso. Il decreto impugnato, recante rigetto del reclamo, era stato notificato dalla cancelleria il 17.11.2025; il ricorso per cassazione era stato notificato il 09.01.2026. Il thema decidendum è dunque l’individuazione del termine breve applicabile all’impugnazione del decreto ex art. 183 l.fall.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui al provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione si applica la disciplina dell’art. 18, comma 14, l.fall., con ricorribilità in cassazione entro trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria (Cass. n. 30201/2019, con i richiami conformi). Il medesimo schema è ritenuto applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti, per il rinvio operato dall’art. 182-bis, comma 5, l.fall..

La Corte ribadisce, richiamando Cass. n. 34378/2024, che la notifica del testo integrale della decisione effettuata dal cancelliere mediante Pec, ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non essendo di ostacolo l’art. 133, comma 2, c.p.c.. La comunicazione del 17.11.2025 costituisce così l’equipollente della notificazione e il dies a quo del termine di trenta giorni, spirato il 17.12.2025.

Poiché il ricorso è stato notificato solo il 09.01.2026, la tardività è manifesta e insanabile, tanto più che la ricorrente, dopo l’istanza di decisione, non ha depositato memoria, limitandosi a dichiarare di non prestare acquiescenza alla proposta. Il ricorso è pertanto inammissibile.

In punto di spese, la Corte liquida i compensi in favore della controricorrente secondo soccombenza, escludendo una statuizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, autrice di un atto di costituzione solo formale e tardivo. Essendo l’esito conforme alla proposta, la ricorrente è condannata all’ulteriore somma pari ai compensi di avvocato e, ai sensi degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. Si dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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