Ratifica tacita del contratto di patrocinio con la pubblica amministrazione (Cass. civ. n. 33455 del 11.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento di una domanda fondata su un titolo contrattuale, con sentenza passata in giudicato, copre il dedotto e il deducibile e determina il giudicato anche sull’insussistenza di cause di nullità del rapporto, ancorché diverse da quelle fatte valere. Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile preclude all’intimato di invocare la nullità del contratto fonte dell’obbligazione. La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica alla rappresentanza organica degli enti pubblici: la ratifica, richiesta nella forma scritta ad substantiam, può essere implicita e desumersi da altro atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus, incompatibile con quella di rifiutare l’operato del falsus procurator. L’inosservanza delle norme di evidenza pubblica nella scelta del contraente non rileva per i servizi legali, caratterizzati da rapporto intuitu personae.
Il Fatto
Un avvocato aveva rappresentato e assistito un ente camerale in diversi giudizi di espropriazione forzata immobiliare, senza ricevere il pagamento dei propri onorari. Ottenuto un decreto ingiuntivo, l’ente proponeva opposizione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava, riconoscendo la validità del contratto di patrocinio e la fondatezza del credito del professionista. Avverso tale sentenza l’ente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del contratto di patrocinio per violazione delle norme in materia di contratti pubblici e il difetto di potere di rappresentanza del segretario generale che aveva sottoscritto la procura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la censura sulla violazione delle regole di evidenza pubblica era inammissibile, poiché non criticava specificamente la ricostruzione della Corte d’Appello, che aveva individuato tanti contratti di patrocinio quante erano le procedure esecutive. Il motivo, inoltre, era precluso dal giudicato formatosi in numerosi giudizi tra le stesse parti, nei quali era già stata accertata la validità del rapporto contrattuale.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e che l’accoglimento di una domanda fondata su un titolo contrattuale implica l’accertamento della validità del credito e della sua fonte. La pronuncia di condanna al pagamento di un compenso professionale presuppone quindi l’accertamento dell’esistenza e della validità del rapporto, precludendo la successiva deduzione della sua nullità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la disciplina dell’art. 1399 c.c. si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica di un contratto della pubblica amministrazione, pur richiedendo la forma scritta ad substantiam, può essere implicita e risultare da un atto scritto successivo, formato per fini consequenziali alla stipula, che esprima una volontà inequivocabilmente incompatibile con il rifiuto dell’operato del rappresentante senza poteri.
Nella fattispecie, la ratifica era stata desunta dal conferimento di un nuovo incarico difensivo e dalla costituzione dell’ente nei giudizi esecutivi, con la recezione di tutte le richieste e domande svolte dal professionista revocato, oltre che dalla comunicazione di revoca della procura, che manifestava la volontà di avvalersi dei risultati conseguiti. La Corte ha infine escluso la rilevanza delle norme comunitarie in materia di appalti, in quanto i servizi legali, per il loro carattere intuitu personae, sono esclusi dal regime dei contratti pubblici.
Nota della Redazione
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