Quote latte, intimazione di pagamento e prescrizione del credito Agea (Cons. Stato n. 9999 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le intimazioni di pagamento emesse da Ader per conto di Agea, relative a prelievi supplementari latte già accertati, non costituiscono autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromici all’esecuzione forzata. Esse sono impugnabili unicamente per vizi propri e non per censure attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito, che vanno fatte valere nel giudizio sull’atto impositivo, a pena di inammissibilità. Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, non rientrando tale vizio tra le cause tassative dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La costituzione in giudizio dell’Agenzia creditrice nel contenzioso instaurato dal debitore e la richiesta di rateizzazione con riconoscimento del debito costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, con effetto permanente.

Il Fatto

Agea e Ader hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva accolto il ricorso dei soci di un’azienda agricola avverso quattro intimazioni di pagamento relative ai prelievi supplementari delle campagne 2002/2003 e 2004/2005. Le intimazioni erano state notificate ai soci poiché la società aveva cessato l’attività. Il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, valorizzando la mancata prova degli atti interruttivi e applicando l’art. 64, comma 2, c.p.a. sui fatti non contestati.

Gli appellati avevano eccepito l’illegittimità delle intimazioni per difetto di allegazione delle cartelle richiamate, omessa indicazione dei criteri sugli interessi, prescrizione dei crediti, illegittimità degli atti di imputazione del prelievo in contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia e inattendibilità dei dati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello sotto il profilo processuale. La prima censura è fondata: la previsione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. non opera in caso di mancata costituzione della parte, sicché il Giudice non poteva porre a fondamento della decisione fatti che Agea, non costituita in primo grado, non aveva contestato.

Quanto all’istanza di acquisizione documentale, la Sezione ribadisce che l’art. 104, comma 2, c.p.a. detta criteri alternativi e non cumulativi. La produzione di nuovi documenti è ammissibile ove indispensabile ai fini della decisione, anche a prescindere dall’impossibilità di produrli in primo grado. Il divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 104, comma 1, c.p.a. si applica solo al ricorrente originario, non all’amministrazione appellante. La documentazione prodotta è dunque acquisita.

Nel merito, la prescrizione non è maturata. Per la campagna 2002/2003, la costituzione in giudizio di Agea nel contenzioso sulla quota ha interrotto il decorso con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c., come affermato dalla Cassazione. Per la campagna 2004/2005, la richiesta di rateizzazione e il contratto stipulato costituiscono riconoscimento del debito e interruzione, con nuovo decorso dal momento della decadenza dal beneficio.

Le doglianze riproposte dagli appellati sono in parte inammissibili e in parte infondate. Le intimazioni, impugnabili solo per vizi propri, non consentono di far valere vizi dell’atto impositivo: il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità, con l’onere di impugnazione nel termine di decadenza. Le censure sull’inattendibilità dei dati restano generiche e non assolvono l’onere probatorio del produttore. Il ricorso in appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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