Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro la Pubblica Amministrazione (TAR Campania n. 2906 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, ovvero confermato in sede di opposizione, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di cosa giudicata, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.. Ne consegue l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sempre che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione il pagamento entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 23/2016 del 27.04.2016, con cui il giudice di pace ha condannato il Comune al pagamento di € 3.711,47 oltre interessi legali fino al soddisfo, alle spese e alle competenze del procedimento monitorio, con distrazione al procuratore costituito.
Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, ma l’ente intimato non ha soddisfatto i crediti. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione. Il decreto era divenuto definitivo per l’omessa proposizione delle impugnative, come attestato dal certificato della competente cancelleria.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. V, n. 2334 del 2012 e la giurisprudenza consolidata secondo cui il decreto non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, con valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza (Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014; sez. V, n. 5045 del 2011 e n. 1301 del 2007; sez. IV, n. 6318 del 2007 e n. 7840 del 2003; Cass., sez. III, n. 2083 del 2002; sez. I, n. 8026 del 2000).
Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (Cons. Stato, sez. V, n. 1609 del 2015; sez. IV, n. 1713 del 2006). Il Collegio ha altresì verificato gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione: la notifica del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Comune l’integrale esecuzione del decreto mediante pagamento delle somme indicate, oltre interessi legali, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi dietro istanza di parte qualora alla scadenza l’ente non abbia adempiuto, entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con obbligo di depositare succinta relazione e richiesta di liquidazione del compenso. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni