Decreto ingiuntivo esecutivo e ottemperanza contro la gestione liquidatoria (TAR Molise n. 412 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., e non opposto, ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, rientrando tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato monitorio entro un termine ultimativo e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Molise per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 257/2025 del 18.04.2025, emesso dal Tribunale di Campobasso, Sez. Lavoro, con il quale la Gestione Liquidatoria della ex Asl n. 4 “Basso Molise” era stata condannata al pagamento di Euro 10.810,13 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese di ingiunzione.
Il ricorso e il decreto erano stati notificati a mezzo PEC il 16 maggio 2025; non essendo stata proposta opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni, il titolo era stato dichiarato esecutivo con decreto del 21 luglio 2025. Notificato il titolo esecutivo il 14 novembre 2025, il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso dei centoventi giorni e la mancata corresponsione delle somme, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di pagamento, la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, inoltrata all’indirizzo PEC riferibile al Direttore Generale dell’A.S.RE.M. quale Commissario liquidatore.
Sul piano della legittimazione passiva e dell’individuazione del soggetto obbligato, il Tribunale ha ritenuto che la notifica all’indirizzo istituzionale dell’ente valga a integrare il presupposto dell’azione nei confronti del Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria.
Nel merito, la Corte ha confermato che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e rientra tra i provvedimenti azionabili in ottemperanza per effetto del richiamo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Non essendo stata offerta alcuna prova dell’integrale adempimento, il ricorso è stato giudicato fondato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., nella qualità di Commissario liquidatore, di dare esecuzione al titolo entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, con corresponsione degli importi dovuti, degli interessi come da domanda e fino all’effettivo soddisfo e degli accessori di legge.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora, ratione muneris e senza compenso, il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità, il quale dovrà attivarsi dietro istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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