Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 503 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Grava invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 c.c.. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A., previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, non inficia il diritto all’esecuzione già maturato. Accertata la persistenza dell’obbligo, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, un decreto ingiuntivo n. 2516/2019 del 30.11.2019, con cui l’amministrazione regionale è stata condannata al pagamento di euro 1.218,15, oltre rivalutazione, interessi e spese liquidate in euro 225. Il decreto, non opposto, è stato reso esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. con successivo provvedimento.

Il ricorrente ha notificato all’amministrazione, in data 12 maggio 2022, il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura, il decreto di accoglimento e quello di esecutorietà. L’amministrazione non ha dato seguito al pagamento. Con ricorso notificato e depositato il 31.7.2024 il creditore ha quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario in caso di persistente inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto dell’onere probatorio. Il ricorrente ha assolto il proprio compito dimostrando il fatto costitutivo, ovvero l’esistenza di una decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, riconducibile alla previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Su questa base, l’amministrazione avrebbe dovuto allegare e provare i fatti estintivi o impeditivi idonei a paralizzare la pretesa, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c.

Il Tribunale verifica poi la sussistenza della condizione temporale per l’esecuzione. Al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), d.l. n. 269/2003. La difesa regionale, di mera forma, non ha contestato le risultanze documentali.

Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare al giudicato, con esclusione delle somme relative alle spese di giudizio, distratte in favore del procuratore del giudizio ordinario, estraneo a questa fase. L’obbligo copre capitale e oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al suo passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono dovute, invece, le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il termine per l’esecuzione è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, o funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa relazione sull’esecuzione e nota spese da depositare, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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