Ammissibile l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto divenuto esecutivo (TAR Campania n. 2590 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta munito di formula esecutiva ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo per revocazione o opposizione di terzo. Esso costituisce pertanto titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’accertamento della mancata opposizione, risultante dall’attestazione di esecutorietà, è sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’azione. Nel merito, l’inerzia dell’amministrazione debitrice integra violazione dell’obbligo di conformarsi al provvedimento del giudice ordinario; grava sull’ente l’onere di provare l’integrale adempimento anteriormente alla notifica del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento all’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Benevento aveva intimato all’ente il pagamento di poco più di quattordicimila euro, oltre interessi di mora secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 231/2002, spese della procedura di ingiunzione e accessori.

La ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione. L’Azienda Sanitaria non si è costituita in giudizio. Il Tribunale ha richiesto alla ricorrente il deposito del certificato comprovante il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334. Il decreto non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza, secondo gli indirizzi richiamati del Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 e della Cassazione civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083.

Il Tribunale precisa che condizione essenziale per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., richiamando sul punto Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713 e Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4987.

Nel caso concreto il decreto è stato notificato, munito di formula esecutiva e notificato in forma esecutiva. Dall’apposizione della formula esecutiva risulta che il Tribunale di Benevento, vista la regolare notifica, ha acclarato che avverso il decreto non è stata proposta opposizione. Tale attestazione è ritenuta sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Collegio verifica altresì il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché dei termini di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice, e rileva il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è fondato. L’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. L’amministrazione non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso, secondo il principio richiamato dalla Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001. Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’ente di dare esatta ed integrale esecuzione al decreto, detratto quanto già corrisposto, entro sessanta giorni, e nomina in caso di ulteriore inottemperanza commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con compenso posto a carico dell’A.S.L. e spese di lite liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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