Spese stragiudiziali risarcibili anche in caso di giudizio poi instaurato (Cass. civ. Sez. 3 n. 15525 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, ove la stessa avvenga in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Il compenso per la fase istruttoria o di trattazione spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, ivi inclusa l’attività di esame degli scritti e documenti delle altre parti. La maggiorazione del 30% per l’utilizzo di tecniche informatiche non è un automatismo, ma presuppone che la parte dimostri la concreta idoneità degli strumenti ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale degli atti, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. La risarcibilità delle spese per assistenza stragiudiziale non dipende dall’effetto concreto dell’intervento del terzo incaricato: essa è configurabile come danno emergente anche quando, nonostante tale attività, sia stato necessario instaurare il giudizio. L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 concerne esclusivamente i giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi e al Consiglio di Stato, non quelli di merito.
Il Fatto
La società di trasporto aereo era stata condannata dal Giudice di Pace al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 Reg. CE 261/2004 per il ritardo di un volo nazionale. In sede di gravame, il Tribunale riconosceva anche gli interessi legali ma negava il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dal passeggero per ottenere il pagamento prima del giudizio, attraverso un’agenzia di gestione della pratica.
Il passeggero proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, lamentando la violazione dei parametri minimi tariffari nella liquidazione delle spese del grado di appello e il mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva liquidato le spese in misura inferiore al minimo tariffario previsto dal D.M. n. 55/2014. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che i valori minimi delle tariffe, come modificati dal D.M. n. 37/2018, hanno carattere inderogabile e che il compenso per la fase di trattazione è ineludibile, essendo sufficiente l’attività di esame degli scritti difensivi della controparte e il deposito di note conclusionali.
Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla maggiorazione del 30% per l’utilizzo di link ipertestuali negli atti difensivi. La ricorrente non aveva dimostrato, con la specificità richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in che modo le tecniche informatiche impiegate fossero idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale degli atti. La Corte ha precisato che la maggiorazione non consegue automaticamente all’uso di strumenti informatici, ma richiede la verifica della loro concreta adeguatezza allo scopo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 riguarda espressamente i soli giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi e al Consiglio di Stato, mentre nel caso di specie la ripartizione aveva riguardato le spese di lite e non il contributo unificato.
I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati invece accolti. La Corte ha affermato che la risarcibilità delle spese per assistenza stragiudiziale non può dipendere dall’esito concreto dell’intervento del soggetto incaricato. Negano tale rimborso perché il danneggiante è rimasto fermo sulle proprie posizioni, rendendo necessario il giudizio, si pone in manifesta contraddizione con la premessa che giustifica la considerazione di tali spese come danno emergente: l’accoglimento della domanda giudiziale implica infatti, per definizione, che l’attività stragiudiziale non abbia realizzato il suo scopo. Il mancato effetto utile dell’attività del terzo non può quindi escludere il diritto al rimborso.
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Nota della Redazione
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