Ricorso per cassazione e sindacato sui gravi indizi in sede cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 22170 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Non è invece ammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del G.i.p. che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per una rapina aggravata, contestata in concorso con altro indagato ai danni della persona offesa. Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avrebbero avvicinato la vittima con una scusa, l’avrebbero bloccata e spinta contro un muro, frugandole nelle tasche e sottraendole una banconota da cinquanta euro, poi caduta a uno dei due al sopraggiungere della polizia giudiziaria, attivata dalla telefonata della persona offesa al numero di emergenza.
Il ricorso si articola in tre motivi: i primi due contestano la sussistenza dei gravi indizi, deducendo l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri e inverosimili quanto alla permanenza degli indagati sul luogo del fatto; l’ultimo censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità fissati dall’art. 606 cod. proc. pen., perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo in presenza di violazione di specifiche norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, come affermato da Sez. II n. 31553 del 17.05.2017.
Il Collegio richiama altresì Sez. Un. n. 11 del 22.03.2000, che ha chiarito come alla Corte suprema spetti verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha adeguatamente dato conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa che, come affermato da Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012, possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento del riconoscimento dei gravi indizi di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non illogicamente compatibile con i criteri della logica la presenza degli indagati sul posto al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, anche alla luce del precedente consumo di bevande alcoliche riferito dallo stesso ricorrente.
La Corte sottolinea inoltre che l’attendibilità della persona offesa ha ricevuto un riscontro significativo nel rinvenimento della banconota da cinquanta euro, corrispondente a quella che la vittima aveva riferito essergli stata sottratta. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha desunto un elevato pericolo di reiterazione dalla personalità del ricorrente, emergente dai suoi gravi e plurimi precedenti penali per delitti della medesima indole e per violazioni in materia di stupefacenti, oltre che dalle modalità del fatto, commesso in concorso con un pluripregiudicato e con violenza tale da arrecare lesioni aggravate sia alla persona offesa sia agli agenti intervenuti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
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Nota della Redazione
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