Docente a termine e indennità sostitutiva delle ferie: spetta solo per i giorni non goduti fuori dai periodi di sospensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16525 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico. Tale avviso è necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente a termine deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e dell’ultimo contratto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, decidendo sull’impugnazione di una docente a termine ormai stabilizzata, ha sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. La docente chiedeva l’indennità per ferie non godute nel periodo pre-ruolo, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, quando era stata destinataria di contratti continuativi da settembre fino alla conclusione delle attività didattiche. La questione verteva sulla possibilità di estendere il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni, durante le sospensioni delle lezioni previste dai calendari regionali, e alle giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità dell’intervento spiegato da un sindacato, escludendo che nel giudizio di legittimità e, in particolare, nel procedimento di rinvio pregiudiziale, sia ammesso l’intervento di soggetti che non hanno partecipato ai gradi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Nel merito, gli ermellini hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva di comparto, per poi esaminare l’intervento del legislatore del 2012. L’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 prevede che il personale docente di tutti i gradi fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione di quelli destinati a scrutini, esami e attività valutative. Il successivo comma 55, modificando l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, esclude l’applicazione del divieto di monetizzazione al personale a termine, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruirne.
La Corte ha chiarito che il comma 54 individua i periodi in cui è consentita ex lege la fruizione delle ferie senza necessità di specifica richiesta o provvedimento del dirigente scolastico. In questi periodi, resi tempestivamente noti dal calendario regionale, il docente ha la concreta possibilità di godere del riposo, rendendo superfluo l’avviso datoriale. Diversamente, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, i docenti sono chiamati a svolgere attività funzionali all’insegnamento, come scrutini ed esami, e pertanto non possono fruire liberamente delle ferie, rendendosi necessaria una espressa comunicazione del dirigente.
Tale interpretazione, secondo la Suprema Corte, è conforme al diritto eurounitario, come interpretato dalla Corte di giustizia UE, poiché non prevede una perdita automatica del diritto alle ferie, ma garantisce al lavoratore l’effettiva possibilità di goderne in base a un calendario previamente noto. La disciplina, inoltre, non determina discriminazioni tra docenti di ruolo e a termine, ma risponde alle peculiari esigenze organizzative del settore scolastico, assicurando la continuità didattica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.