Furto in concorso: motivazione apparente e pene sostitutive nella valutazione del giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 36961 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non autorizza la Corte di cassazione a una rilettura degli elementi di fatto, restando l’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito. Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non muta la natura di tale sindacato, che resta circoscritto all’esistenza di una motivazione effettiva. In tema di attenuanti generiche, il diniego può essere motivato in forma implicita quando sia adeguatamente giustificato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ai fini della sostituzione della pena detentiva, il giudice deve valutare, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. richiamati dall’art. 58 legge n. 689/1981, l’idoneità rieducativa della sanzione, potendo trarre argomenti dalla natura, dal numero e dall’epoca dei precedenti penali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2024, confermava la pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Ravenna resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso con altra persona separatamente giudicata, di un furto consumato in danno di un esercizio commerciale. Il fatto era qualificato ai sensi degli artt. 110 e 624 cod. pen., con esclusione dell’aggravante della destrezza e applicazione della recidiva reiterata e specifica, giudicata equivalente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. L’imputata ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo vizi della motivazione sulla responsabilità, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione delle pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’indirizzo secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare un vizio di legittimità (Sezioni Unite n. 6402 del 1997). Il controllo è limitato alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.

Sul primo motivo, la Corte rileva che la difesa sollecita una considerazione alternativa del compendio probatorio senza confrontarsi con l’iter logico dei giudici di merito. La responsabilità è fondata su convergenti elementi indiziari: la presenza dell’auto intestata all’imputata nel luogo e nel giorno dei fatti, la corrispondenza del veicolo per modello e colore, la comparazione tra i caratteri somatici dell’imputata e quelli della donna ripresa dalle telecamere. La motivazione è completa ed esente dai vizi dedotti.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la richiesta di attenuanti generiche può ritenersi disattesa con motivazione implicita quando sia adeguatamente giustificato il rigetto dell’attenuazione sanzionatoria (Sez. I n. 12624 del 2019). Il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del colpevole o alla modalità del reato. La Corte d’appello aveva richiamato i numerosi precedenti specifici e la pena applicata in prossimità del minimo edittale.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che, ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981, anche dopo il d.lgs. n. 150/2022, il giudice deve valutare l’idoneità rieducativa della pena sostitutiva. I precedenti penali possono fondare una prognosi negativa (Sez. IV n. 42847 del 2023; Sez. II n. 45859 del 2024). Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto che i numerosi e gravi precedenti non consentissero di considerare le sostitutive più idonee alla rieducazione rispetto alla detenzione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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